Testo dell'articoloIn aggiornamento

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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 6-ter, comma 3, del d.P.R. n. 335 del 1982, sollevate dal TAR Friuli-Venezia Giulia. Il giudice rimettente aveva già respinto in via definitiva la domanda cautelare, venendo così meno la rilevanza della questione nel giudizio di provenienza.

Di cosa si tratta

Un allievo agente della Polizia di Stato era stato espulso dal corso di formazione a seguito di una mancanza disciplinare. La norma sull’ordinamento del personale prevede l’espulsione automatica al semplice riscontro di infrazioni punibili con sanzioni più gravi della deplorazione, senza una valutazione caso per caso della gravità e senza contraddittorio. Il TAR dubitava della legittimità di tale automatismo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6-ter, comma 3, del d.P.R. n. 335 del 1982 in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, lamentando l’assenza di gradazione della sanzione e di un procedimento in contraddittorio.

La decisione della Corte

La Corte non è entrata nel merito. Ha accolto l’eccezione dell’Avvocatura dello Stato: poiché lo stesso TAR aveva già definitivamente respinto la domanda cautelare nel giudizio principale, la questione difettava di rilevanza ed è stata dichiarata inammissibile.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante per la decisione del giudizio principale: se il giudice rimettente ha già esaurito o definito la fase processuale in cui la norma censurata dovrebbe trovare applicazione, viene meno la rilevanza e la Corte non può pronunciarsi nel merito.

Domande e risposte

Cosa significa «inammissibile»?

Significa che la Corte non ha esaminato la sostanza della questione, perché mancava un presupposto processuale — in questo caso la rilevanza della norma per il giudizio in corso.

La norma sull’espulsione automatica resta in vigore?

Sì. Poiché la questione è stata dichiarata inammissibile, la Corte non si è pronunciata sulla sua legittimità e la disposizione continua ad applicarsi.

Perché la rilevanza era venuta meno?

Perché lo stesso TAR aveva già respinto in via definitiva la domanda cautelare dell’allievo agente: la decisione sulla norma non era più necessaria per definire quella fase del giudizio.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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