Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 578 del codice di procedura penale, che consente al giudice d’appello di decidere sulle statuizioni civili anche quando dichiara estinto il reato per prescrizione. La disciplina non viola la presunzione di innocenza garantita dalla CEDU e dal diritto dell’Unione.
Di cosa si tratta
Quando in primo grado l’imputato è stato condannato anche al risarcimento del danno a favore della parte civile, ma in appello il reato si prescrive, l’art. 578 cod. proc. pen. impone al giudice di pronunciarsi comunque sulle statuizioni civili. Si discuteva se ciò sia compatibile con la presunzione di innocenza, dato che l’imputato non è stato definitivamente riconosciuto colpevole sul piano penale.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Lecce, con due ordinanze poi riunite, ha sollevato questioni sull’art. 578 cod. proc. pen. in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 6, paragrafo 2, CEDU) e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. (in relazione alla direttiva 2016/343/UE sulla presunzione di innocenza e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578 cod. proc. pen. in riferimento a tutti i parametri evocati.
Il principio
Decidere sulle statuizioni civili dopo aver dichiarato la prescrizione del reato non equivale ad affermare la colpevolezza penale dell’imputato: l’accertamento riguarda la responsabilità civile per il danno. Per questo l’art. 578 cod. proc. pen. non lede la presunzione di innocenza.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 578 cod. proc. pen.?
Quando in primo grado è stata pronunciata condanna anche alle restituzioni o al risarcimento a favore della parte civile, il giudice d’appello, pur dichiarando estinto il reato, decide comunque sulle statuizioni civili.
Questo viola la presunzione di innocenza?
No, secondo la Corte: la decisione sul risarcimento attiene alla responsabilità civile e non costituisce un’affermazione di colpevolezza penale.
Quali norme europee erano invocate?
L’art. 6 CEDU sulla presunzione di innocenza, la direttiva 2016/343/UE e l’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — al primo comma impone il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’UE e dagli obblighi internazionali (CEDU), parametri della questione.
- Art. 11 della Costituzione — consente le limitazioni di sovranità per l’appartenenza all’Unione europea, evocato in relazione alla direttiva UE sulla presunzione di innocenza.
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