Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’abrogazione, da parte della Toscana, di norme regionali che recepivano i tetti statali di spesa per il personale a tempo determinato. L’abrogazione non viola i principi di coordinamento della finanza pubblica, perché il limite statale resta comunque vincolante.
Di cosa si tratta
Lo Stato fissa principi di coordinamento della finanza pubblica, tra cui tetti alla spesa delle Regioni per il personale a tempo determinato e per le collaborazioni. La Toscana aveva abrogato le proprie norme che riproducevano quei limiti: il Governo temeva che così venisse meno un presidio a tutela della spesa.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 48 della legge reg. Toscana n. 51 del 2020, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 (principio di coordinamento della finanza pubblica), per l’abrogazione delle norme regionali attuative dei tetti di spesa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione: il limite statale di spesa è autoapplicativo e vincola le Regioni anche senza una norma regionale di recepimento; la sua abrogazione non lo fa venir meno. Inoltre la Toscana rispetta comunque il più generale obbligo di riduzione della spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006), espressamente richiamato nella propria legislazione, sicché nessun presidio è venuto meno.
Il principio
I principi statali di coordinamento della finanza pubblica che fissano tetti di spesa hanno carattere autoapplicativo e vincolano le Regioni a prescindere da una loro norma di recepimento: l’abrogazione della disposizione regionale che li riproduceva non viola tali principi.
Domande e risposte
L’abrogazione toscana ha indebolito i limiti di spesa?
No: il limite statale resta vincolante di per sé, essendo autoapplicativo. La norma regionale abrogata si limitava a riprodurlo, senza darne specifica attuazione.
Che cosa significa che il principio è «autoapplicativo»?
Significa che il tetto di spesa si applica direttamente alle Regioni, senza bisogno di una legge regionale che lo recepisca: vale anche se la Regione non lo richiama.
La Toscana rispetta comunque i limiti di spesa?
Sì: la sua legislazione richiama il più generale obbligo di riduzione della spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006), che la Giunta applica ogni anno nel definire le assunzioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — terzo comma: coordinamento della finanza pubblica, parametro al centro del giudizio
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