Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 485 del testo unico della scuola, che non riconosce ai fini della carriera il servizio prestato come docente non di ruolo nelle scuole paritarie. La diversa considerazione rispetto al servizio nelle scuole statali e pareggiate non viola il principio di eguaglianza.
Di cosa si tratta
L’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 disciplina la ricostruzione di carriera del personale docente, riconoscendo il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole statali e pareggiate. Secondo il diritto vivente, questo riconoscimento non si estende al servizio non di ruolo svolto nelle scuole paritarie. Un docente lamentava la disparità di trattamento.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Roma, sezione lavoro, ha sollevato la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dubitando della legittimità dell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 nella parte in cui, secondo il diritto vivente formatosi nella giurisprudenza di legittimità, esclude il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato nelle scuole paritarie.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. Non ha quindi rilevato la violazione del principio di eguaglianza.
Il principio
Le scuole statali (e pareggiate) e le scuole paritarie presentano differenze strutturali che giustificano un diverso trattamento del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera. La scelta del legislatore rientra nella sua discrezionalità e non viola il principio di eguaglianza.
Domande e risposte
Il servizio nelle scuole paritarie conta per la carriera?
Secondo la disciplina esaminata e il diritto vivente, il servizio non di ruolo nelle scuole paritarie non è riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera come quello nelle scuole statali e pareggiate.
Perché la Corte non ha visto una disparità vietata?
Perché le situazioni messe a confronto non sono identiche: la differenza di regime giuridico tra scuole statali/pareggiate e scuole paritarie giustifica un trattamento diverso.
La decisione esclude ogni futuro riconoscimento?
La Corte ha giudicato non fondata la specifica questione sull’art. 3 Cost.: resta al legislatore la scelta di un eventuale, diverso riconoscimento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, parametro unico della questione, ritenuto non violato dalla diversa disciplina.
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