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La Corte costituzionale ha dichiarato «inammissibile» la questione sull’art. 4-ter del d.l. n. 82 del 2000, in materia di termini di custodia cautelare nel giudizio abbreviato. La decisione non è entrata nel merito.
Di cosa si tratta
La disposizione impugnata riguarda i termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato. La questione è nata in un processo penale davanti alla Corte di assise d’appello di Reggio Calabria, dove l’imputato lamentava un trattamento irragionevole rispetto ad altre situazioni processuali.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di assise d’appello di Reggio Calabria ha impugnato l’art. 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito nella legge n. 144 del 2000, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza e ragionevolezza).
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e i presupposti della questione nel processo in corso, né aveva prospettato sopravvenienze idonee a incidere sulla legalità della pena in esecuzione.
Il principio
Il giudice che solleva una questione di legittimità deve dimostrarne in modo adeguato la rilevanza per il giudizio che sta trattando. In mancanza, la Corte non può esaminare il merito e dichiara la questione inammissibile.
Domande e risposte
La norma sui termini di custodia cautelare è stata annullata?
No. La Corte non si è pronunciata sul contenuto: ha dichiarato la questione inammissibile, quindi la norma resta in vigore.
Che cosa significa «inammissibile»?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione, perché mancavano i presupposti processuali per farlo, in particolare un’adeguata dimostrazione della rilevanza.
Quale parametro costituzionale era stato invocato?
L’art. 3 della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza e di ragionevolezza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro invocato, principio di uguaglianza e ragionevolezza