Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato «inammissibile» la questione sull’art. 44, comma 2, del Testo unico edilizia, sollevata perché non prevedrebbe, in caso di confisca sproporzionata per lottizzazione abusiva, una sanzione alternativa meno grave. La Corte non è entrata nel merito: la richiesta avrebbe imposto una scelta riservata al legislatore.
Di cosa si tratta
L’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 disciplina la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. La Corte d’appello di Bari, in un processo penale, riteneva che in alcuni casi tale confisca potesse risultare sproporzionata alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in particolare la sentenza Giem e altri c. Italia del 2018), senza che la legge offrisse una misura alternativa più lieve.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Bari ha impugnato l’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU (tutela della proprietà), nella parte in cui non consente, quando la confisca risulti sproporzionata, di applicare una sanzione meno grave come l’adeguamento parziale delle opere.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. La soluzione richiesta dal giudice rimettente non era costituzionalmente obbligata: introdurre una sanzione alternativa all’obbligo di confisca avrebbe richiesto una scelta tra più opzioni possibili, spettante alla discrezionalità del legislatore e non alla Corte.
Il principio
Quando per rimediare a un dubbio di costituzionalità esistono più soluzioni alternative, tutte plausibili, la scelta spetta al legislatore: la Corte non può sostituirsi a esso creando una nuova sanzione. La questione è perciò inammissibile.
Domande e risposte
La Corte ha detto che la confisca urbanistica è incostituzionale?
No. La Corte non si è pronunciata sul merito: ha dichiarato la questione inammissibile, cioè non l’ha esaminata nel contenuto perché la soluzione chiesta spettava al legislatore.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché il giudice chiedeva di introdurre una sanzione alternativa alla confisca, ma tra le possibili alternative la scelta è riservata al legislatore e non può essere compiuta dalla Corte.
Che cosa cambia per chi subisce una lottizzazione abusiva?
Nulla in via diretta: la norma resta in vigore così com’è. La questione della proporzionalità della confisca resta affidata alla valutazione del giudice nel caso concreto e a un eventuale intervento del legislatore.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro invocato, in relazione alla tutela della proprietà garantita dalla CEDU