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Con la sentenza n. 90 del 2021 la Corte costituzionale chiude le questioni sollevate sulla legge di stabilità del Lazio per il 2019 senza annullarne le norme: tra inammissibilità, manifesta infondatezza e cessazione della materia del contendere.

Di cosa si tratta

Non tutte le impugnazioni statali contro le leggi regionali si concludono con un annullamento. A volte la Corte rileva difetti nel modo in cui la questione è posta (inammissibilità), ne constata l’evidente infondatezza, oppure prende atto che la norma è stata modificata o è venuto meno il contrasto (cessazione della materia del contendere).

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, commi 8 e 53, e 21, commi 1 e 21, della legge della Regione Lazio n. 13 del 2018 (Legge di Stabilità regionale 2019), in riferimento, a seconda delle disposizioni, agli artt. 2, 3, 51, primo comma, 97 e 118 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 21, comma 1, manifestamente infondata quella sull’art. 4, comma 8, e cessata la materia del contendere sulle questioni relative all’art. 21, comma 21, e all’art. 4, comma 53, della legge regionale n. 13 del 2018.

Il principio

Il giudizio in via principale può concludersi con esiti diversi dall’annullamento: l’inammissibilità quando la censura è mal posta, la manifesta infondatezza quando il contrasto è palesemente insussistente e la cessazione della materia del contendere quando la norma è modificata o abrogata in senso satisfattivo, facendo venir meno l’interesse alla pronuncia.

Domande e risposte

La legge di stabilità del Lazio è stata annullata?

No. Nessuna delle norme impugnate è stata dichiarata illegittima: gli esiti sono stati inammissibilità, manifesta infondatezza e cessazione della materia del contendere.

Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

Significa che, per quelle norme, è venuto meno l’oggetto del contrasto — tipicamente per una modifica sopravvenuta — e la Corte non decide nel merito.

Che differenza c’è tra inammissibilità e manifesta infondatezza?

L’inammissibilità riguarda difetti nel modo in cui la questione è formulata; la manifesta infondatezza indica che il contrasto con la Costituzione è palesemente insussistente.

Norme collegate