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Con la sentenza n. 89 del 2021 la Corte costituzionale dichiara non fondate, con interpretazione adeguatrice, le questioni sulla revocazione delle sentenze civili: la disciplina supera il vaglio di costituzionalità se letta nei sensi indicati in motivazione.

Di cosa si tratta

La revocazione è un rimedio eccezionale che permette di rimettere in discussione una sentenza già definitiva in casi tassativi, ad esempio quando emerge un errore di fatto. La questione riguardava i limiti di questo strumento nei procedimenti civili semplificati e la sua compatibilità con il diritto di difesa.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Cosenza ha sollevato questione sul combinato disposto dell’art. 395, numero 4), del codice di procedura civile e dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in un procedimento tra privati.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 395, numero 4), cod. proc. civ. e dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il principio

La disciplina della revocazione per errore di fatto, letta secondo l’interpretazione conforme indicata dalla Corte, non viola il principio di uguaglianza né il diritto di difesa: la pronuncia è di non fondatezza «nei sensi di cui in motivazione», ossia vincola all’interpretazione adeguatrice individuata.

Domande e risposte

Cosa significa «non fondate nei sensi di cui in motivazione»?

Significa che la norma non è incostituzionale a condizione di interpretarla nel modo indicato dalla Corte: è una sentenza interpretativa di rigetto.

Che cos’è la revocazione per errore di fatto?

È un rimedio eccezionale che consente di impugnare una sentenza definitiva quando la decisione si fonda su un errore di fatto risultante dagli atti.

La norma è stata annullata?

No. La disciplina è rimasta in vigore, da applicare secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata individuata dalla Corte.

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