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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Siciliana che limitava a cinque anni la riduzione degli assegni vitalizi già in essere. Il ricalcolo dei vitalizi secondo il metodo contributivo, imposto a regime dai principi statali di coordinamento della finanza pubblica, non può essere reso temporaneo da una legge regionale.
Di cosa si tratta
I vitalizi sono trattamenti previdenziali spettanti a chi ha ricoperto cariche elettive. La normativa statale, per esigenze di finanza pubblica, ha imposto di rideterminarli secondo il metodo contributivo in modo permanente. La Regione Siciliana, invece, aveva previsto che questa riduzione operasse solo per un periodo di cinque anni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 12 e 13, della legge della Regione Siciliana 28 novembre 2019, n. 19 (rideterminazione degli assegni vitalizi), in riferimento ai principi di coordinamento della finanza pubblica e all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 12 e 13 dell’art. 1 della legge regionale siciliana, limitatamente alle parole che fissavano in cinque anni la durata della riduzione dei vitalizi. Viene così eliminato il limite temporale, rendendo la riduzione operante a regime.
Il principio
Il ricalcolo dei vitalizi secondo il sistema contributivo è imposto a regime dai principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, che vincolano anche le Regioni a statuto speciale. Una legge regionale non può introdurre una limitazione temporale all’operatività di tale riduzione: la finanza delle Regioni speciali fa parte della finanza pubblica allargata.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la legge siciliana annullata?
Prevedeva che la riduzione degli assegni vitalizi già in essere operasse solo per cinque anni, anziché in modo permanente.
Perché la riduzione non può essere temporanea?
Perché i principi statali di coordinamento della finanza pubblica impongono il ricalcolo a regime, e questi principi vincolano anche le Regioni a statuto speciale come la Sicilia.
L’autonomia speciale della Sicilia non la esonera?
No. La Corte ha ribadito che la finanza delle Regioni a statuto speciale fa parte della finanza pubblica allargata e deve rispettare i principi fondamentali statali in materia.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riconduce il coordinamento della finanza pubblica alla legislazione concorrente, con principi fondamentali statali vincolanti anche per le autonomie speciali