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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Molise che, spostando in avanti il termine per pubblicare il bando di gara, finiva per prolungare la validità dei contratti di trasporto pubblico locale in essere, in contrasto con il diritto europeo e con la tutela della concorrenza. Ha invece salvato un’altra norma regionale di mero adeguamento dei contratti.
Di cosa si tratta
L’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale deve avvenire tramite gara, secondo regole europee che fissano termini precisi per aprire il mercato a nuovi operatori. La Regione Molise aveva spostato al 31 dicembre 2020 il termine entro cui i Comuni dovevano pubblicare il bando di gara, confermando di fatto la validità dei contratti già in essere. Una seconda norma prevedeva l’adeguamento dei contratti ponte nelle more dell’aggiudicazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Molise 13 novembre 2019, n. 15, e l’art. 3, comma 2, della legge della Regione Molise 30 dicembre 2019, n. 22, in riferimento all’art. 117, primo comma (vincoli europei, regolamento CE n. 1370/2007), e secondo comma, lettera e) (tutela della concorrenza), della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Molise n. 15 del 2019, che prorogava di fatto i contratti in essere. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sull’art. 3, comma 2, della legge reg. Molise n. 22 del 2019, perché fondate su un erroneo presupposto interpretativo: quella norma non proroga alcun contratto, ma si limita a sollecitare l’adeguamento dei contratti ponte nelle more della gara.
Il principio
La disciplina delle modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale rientra nella tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale, ed è vincolata ai termini fissati dal diritto europeo. Una legge regionale che, spostando il termine per pubblicare il bando di gara, prolunga la validità dei contratti in essere viola tali vincoli; non li viola, invece, una norma che si limiti a migliorare il contenuto dei contratti ponte senza prorogarne la durata.
Domande e risposte
Perché la prima norma molisana è stata bocciata?
Perché spostando in avanti il termine per pubblicare il bando di gara confermava la validità dei contratti in essere oltre i limiti fissati dal regolamento europeo, invadendo la tutela della concorrenza riservata allo Stato.
Perché la seconda norma è stata salvata?
Perché la Corte ha ritenuto erroneo il presupposto interpretativo del ricorso: quella norma non proroga i contratti, ma sollecita soltanto l’adeguamento dei contratti ponte nelle more dell’aggiudicazione della gara.
Chi disciplina le gare per il trasporto pubblico locale?
Lo Stato, perché le modalità di affidamento di questi servizi rientrano nella tutela della concorrenza, di sua competenza esclusiva, nel rispetto dei termini europei.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riserva allo Stato la tutela della concorrenza (comma 2, lettera e) e impone il rispetto dei vincoli europei (comma 1)