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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Valle d’Aosta che istituiva un proprio sistema di gestione dell’emergenza COVID-19. La lotta alla pandemia rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale: le Regioni non possono creare un regime parallelo a quello statale.
Di cosa si tratta
Durante l’emergenza COVID-19 la Regione autonoma Valle d’Aosta aveva approvato una legge con misure proprie di contenimento del contagio nelle attività sociali ed economiche, di fatto delineando un sistema di gestione dell’epidemia parallelo e divergente rispetto a quello statale. Si poneva il problema di chi, tra Stato e Regioni, abbia la competenza a regolare la risposta a una pandemia.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge della Regione Valle d’Aosta 9 dicembre 2020, n. 11, e in particolare numerosi suoi articoli, in riferimento, tra l’altro, all’art. 117, secondo comma, lettere q), m) e h), e terzo comma, agli artt. 118 e 120 della Costituzione, al principio di leale collaborazione e allo Statuto speciale valdostano.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4, commi 1, 2 e 3, della legge regionale, che istituivano un sistema parallelo di gestione dell’epidemia. Ha invece dichiarato non fondate le questioni su altre disposizioni (artt. 3, 4 comma 4, 5, 6 e 7).
Il principio
La gestione di una pandemia rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lettera q, Cost.). Le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, non possono predisporre un sistema di contenimento del contagio parallelo e divergente rispetto a quello disegnato dalla legislazione statale dell’emergenza.
Domande e risposte
Chi decide le misure anti-pandemia, Stato o Regioni?
Secondo la Corte la competenza spetta allo Stato, perché la lotta a una pandemia rientra nella profilassi internazionale, materia di competenza legislativa esclusiva statale.
Anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare le regole statali?
Sì. La Corte ha precisato che neppure l’autonomia speciale della Valle d’Aosta consente di derogare alla disciplina statale dell’emergenza in materia di profilassi internazionale.
Tutta la legge regionale è stata annullata?
No. Sono state dichiarate illegittime le norme che istituivano un sistema parallelo di gestione dell’epidemia (artt. 1, 2 e 4, commi 1-3), mentre altre disposizioni sono state ritenute non fondate.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di profilassi internazionale (comma 2, lettera q)
- Art. 120 della Costituzione — riguarda i limiti all’azione delle Regioni e il potere sostitutivo dello Stato