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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della Regione Puglia in materia sanitaria. In particolare, una struttura già autorizzata all’esercizio non può vedere automaticamente vincolato il successivo accreditamento: autorizzazione e accreditamento sono procedimenti distinti, fondati su valutazioni di fabbisogno diverse.
Di cosa si tratta
Per operare, una struttura sanitaria privata ha bisogno prima dell’autorizzazione all’esercizio e poi dell’accreditamento istituzionale, che le consente di erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale. Sono due passaggi distinti: l’autorizzazione valuta il fabbisogno complessivo, l’accreditamento solo il fabbisogno dei livelli essenziali di assistenza. La legge pugliese, in alcune ipotesi, faceva sì che un’autorizzazione già rilasciata vincolasse il successivo accreditamento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diversi articoli della legge della Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52 (assestamento di bilancio), tra cui gli artt. 47 e 49, in riferimento, tra l’altro, ai principi fondamentali statali in materia di tutela della salute e al riparto di competenze dell’art. 117 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47 e, parzialmente, dell’art. 49, comma 1, della legge regionale pugliese, nelle parti che facevano discendere dall’autorizzazione già rilasciata un vincolo sull’accreditamento. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 10 della medesima legge.
Il principio
Autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale sono procedimenti autonomi, ciascuno finalizzato alla valutazione di indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili. Le vicende dell’accreditamento restano tendenzialmente estranee alla determinazione del fabbisogno rilevante per l’autorizzazione: la Regione non può derogare a questa distinzione, fissata dai principi fondamentali della legge statale.
Domande e risposte
Che differenza c’è tra autorizzazione e accreditamento?
L’autorizzazione consente l’apertura e l’esercizio della struttura sanitaria; l’accreditamento le permette di operare per conto del Servizio sanitario nazionale. Si fondano su valutazioni di fabbisogno diverse.
Perché l’autorizzazione non può vincolare l’accreditamento?
Perché i due procedimenti sono autonomi: l’accreditamento valuta solo il fabbisogno dei livelli essenziali di assistenza, mentre l’autorizzazione considera un fabbisogno più ampio. Collegarli automaticamente contrasta con i principi statali.
La Regione può disciplinare la materia?
Sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in tema di tutela della salute, che la Regione non può derogare.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparte le competenze tra Stato e Regioni: la tutela della salute è materia di legislazione concorrente, con principi fondamentali statali