Testo dell'articoloIn aggiornamento

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La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sul compenso degli assistenti amministrativi incaricati delle mansioni di DSGA. Il meccanismo che riduce l’integrazione retributiva con l’aumentare dell’anzianità non viola né il principio di eguaglianza né quello della retribuzione proporzionata.

Di cosa si tratta

Nelle scuole, gli assistenti amministrativi possono essere incaricati di svolgere le mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA). La legge riconosce loro, come compenso, la differenza tra lo stipendio iniziale del DSGA e quello già percepito: con l’aumentare dell’anzianità, questa integrazione si riduce fino ad azzerarsi.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato il combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), in riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione, per il presunto contrasto con la ragionevolezza, con l’eguaglianza e con il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Il criterio di calcolo non è irragionevole né lesivo dell’eguaglianza: le situazioni poste a confronto sono diverse, anche perché agli assistenti amministrativi con esperienza nelle mansioni di DSGA il legislatore ha riservato un regime agevolato di accesso al profilo superiore, tale da escludere la denunciata disparità di trattamento.

Il principio

Non è irragionevole, né contrario al principio di retribuzione proporzionata, un compenso per mansioni superiori commisurato alla differenza con il trattamento già goduto, che si riduce con l’anzianità: rientra nella discrezionalità del legislatore, e le situazioni messe a confronto presentano differenze che escludono la disparità di trattamento.

Domande e risposte

Perché il compenso per le mansioni di DSGA può azzerarsi con l’anzianità?

Perché la legge riconosce solo la differenza tra lo stipendio iniziale del DSGA e quello già percepito: chi ha maggiore anzianità ha già uno stipendio vicino o pari a quello iniziale del profilo superiore.

Questo meccanismo viola il diritto a una giusta retribuzione?

No. La Corte ha ritenuto rispettato l’art. 36 Cost., perché il lavoratore percepisce comunque almeno il trattamento corrispondente alla qualifica iniziale superiore.

C’è discriminazione tra assistenti amministrativi e dirigenti scolastici?

No. Le situazioni sono diverse, e per gli assistenti con esperienza nelle mansioni di DSGA il legislatore ha previsto un regime agevolato di accesso, escludendo la disparità.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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