Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal deputato Vittorio Sgarbi contro il Presidente del Consiglio sui provvedimenti anti-COVID. Il singolo parlamentare non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti del Governo.
Di cosa si tratta
Durante l’emergenza COVID-19, il Governo ha adottato decreti-legge e DPCM per fronteggiare la pandemia. Un deputato ha contestato questo modo di legiferare, ritenendo che svuotasse il ruolo del Parlamento, e ha sollevato un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Si trattava di un giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso da Vittorio Sgarbi nella qualità di deputato, in relazione a tutti i DPCM adottati per l’emergenza COVID-19, lamentando la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione sulla produzione legislativa e la compressione del ruolo del Parlamento. Fase di ammissibilità del ricorso.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il singolo parlamentare non può rappresentare l’intero organo cui appartiene e non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell’esecutivo: difetta quindi la legittimazione a sollevare il conflitto.
Il principio
Il singolo deputato non è legittimato a promuovere un conflitto di attribuzione tra poteri nei confronti del Governo, perché non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette e non può rappresentare la Camera di appartenenza: occorre tenere distinta la legittimazione del singolo da quella dell’organo.
Domande e risposte
Un parlamentare può da solo contestare i provvedimenti del Governo davanti alla Corte?
No. Il singolo parlamentare non ha attribuzioni individuali costituzionalmente protette verso l’esecutivo e non può rappresentare la propria Camera, quindi il conflitto è inammissibile.
La Corte si è pronunciata sulla legittimità dei DPCM anti-COVID?
No. Si è fermata alla fase di ammissibilità, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione, senza esaminare il merito dei provvedimenti.
Quale precedente ha richiamato la Corte?
Le proprie ordinanze del 2018 che già escludevano la possibilità per il singolo parlamentare di rappresentare l’intero organo nel conflitto contro il Governo.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — delega legislativa, parametro invocato sulla produzione delle norme
- Art. 77 della Costituzione — decretazione d’urgenza, invocata per i provvedimenti emergenziali
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