Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sul Codice delle comunicazioni elettroniche sollevate dal Tribunale di Roma. Il giudice rimettente difettava manifestamente di giurisdizione sulla controversia, e ciò preclude l’esame nel merito.
Di cosa si tratta
Il caso riguardava il canone dovuto per le concessioni nel settore delle comunicazioni elettroniche e l’eventuale diritto alla restituzione di somme versate. Il Tribunale ordinario di Roma dubitava della legittimità delle norme che disciplinano tale contributo, anche in rapporto al diritto dell’Unione europea.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 34 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e l’art. 1, comma 1, dell’Allegato n. 10 allo stesso decreto, nelle varie formulazioni succedutesi, in riferimento agli artt. 3, 97, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione alla direttiva 2002/20/CE. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni. Ha rilevato l’evidente carenza di giurisdizione del giudice rimettente sulla controversia, riconoscibile ictu oculi: secondo la giurisprudenza costituzionale costante, il difetto di giurisdizione rilevabile in modo manifesto determina l’inammissibilità della questione.
Il principio
Il difetto di giurisdizione del giudice rimettente, quando è manifesto e riconoscibile a prima vista, rende inammissibile la questione di legittimità costituzionale: senza giurisdizione, infatti, manca la rilevanza della questione nel giudizio principale.
Domande e risposte
Perché la Corte non ha esaminato il merito?
Perché il giudice che ha sollevato la questione non aveva giurisdizione sulla controversia, e tale difetto era evidente: senza giurisdizione la questione non è rilevante.
Cosa significa che il difetto di giurisdizione era rilevabile ictu oculi?
Significa che era riconoscibile a colpo d’occhio, senza necessità di accertamenti complessi: in questi casi la Corte dichiara senz’altro inammissibile la questione.
Il richiamo al diritto dell’Unione cambiava qualcosa?
No. La Corte ha precisato che non ogni controversia in cui si lamenta un contrasto con il diritto dell’Unione spetta automaticamente al giudice ordinario.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza, tra i parametri invocati sulla disciplina del canone
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità dell’amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — primo comma, in relazione alla direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche
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