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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sul pubblico impiego non contrattualizzato che, per le gravi patologie con terapie invalidanti, non escludeva dal computo dei diciotto mesi di assenza per malattia i giorni di ricovero e quelli dovuti alle conseguenze delle terapie.
Di cosa si tratta
Nel pubblico impiego non contrattualizzato il periodo massimo di assenza continuativa per malattia e` di diciotto mesi, superato il quale si rischia la perdita del posto. A differenza del personale contrattualizzato, per questi dipendenti i giorni di ricovero e di terapie salvavita non venivano esclusi dal computo, anche in caso di gravi patologie.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimita` costituzionale dell’art. 68, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1957 (statuto degli impiegati civili dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dal computo dei diciotto mesi i giorni di ricovero e di assenza dovuti alle conseguenze delle terapie per gravi patologie.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita` costituzionale dell’art. 68, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui, per le gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, non esclude dal computo dei diciotto mesi di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.
Il principio
È irragionevole e lesivo del diritto alla salute e del principio di uguaglianza che, per i dipendenti pubblici non contrattualizzati affetti da gravi patologie, i giorni di ricovero e quelli dovuti alle conseguenze delle terapie salvavita siano computati nel periodo massimo di assenza per malattia, a differenza di quanto previsto per il personale contrattualizzato: la disciplina riflette un ritardo storico del legislatore rispetto alle moderne terapie.
Domande e risposte
Cosa cambia dopo questa sentenza?
Per i dipendenti pubblici non contrattualizzati affetti da gravi patologie, i giorni di ricovero e quelli dovuti alle conseguenze delle terapie invalidanti non si computano nei diciotto mesi di assenza per malattia.
Perché la norma era discriminatoria?
Perché per il personale contrattualizzato i contratti collettivi gia` escludevano dal computo quei giorni, mentre per il personale non contrattualizzato la legge non lo prevedeva, creando una disparita` irragionevole.
Quali diritti tutela la decisione?
Il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e il principio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), rispetto alla conservazione del posto di lavoro per chi affronta terapie salvavita.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della disparita` di trattamento
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, parametro invocato a tutela del lavoratore malato