Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sugli obblighi imposti ai medici in formazione specialistica dalla Regione Veneto e infondate quelle su altri due articoli, tra cui l’esonero dalle preselezioni concorsuali per i candidati interni.
Di cosa si tratta
Una legge della Regione Veneto del 2019 imponeva ai medici specializzandi, finanziati con contratti aggiuntivi regionali, obblighi di partecipazione ai concorsi e di accettazione degli incarichi nei cinque anni successivi al diploma; un altro articolo prevedeva l’esonero dalle prove preselettive per i candidati gia` operanti nel servizio sanitario regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 19, 21 e 28, comma 3, della legge della Regione Veneto n. 44 del 2019, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, lamentando la violazione della liberta` di iniziativa economica, del principio di uguaglianza e del riparto di competenze in materia di ordinamento civile.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 19 (obblighi dei medici specializzandi) e non fondate quelle sull’art. 21 e sull’art. 28, comma 3. Sull’esonero dalle preselezioni ha ritenuto la disciplina ragionevole: l’esonero riguarda solo le prove preselettive, vale per un periodo definito, valorizza l’esperienza maturata e non dispensa dalle prove concorsuali successive.
Il principio
L’esonero dei candidati interni dalle sole prove preselettive di un concorso pubblico non viola la parita` di trattamento né il buon andamento, quando ha portata limitata e temporanea, valorizza l’esperienza acquisita presso l’amministrazione e non dispensa i beneficiari dal sostenere, in condizioni di parita`, le prove concorsuali dirette a valutare il merito.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte sugli obblighi dei medici specializzandi?
Ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 19 della legge regionale, che imponeva ai medici obblighi di partecipazione ai concorsi e di accettazione degli incarichi nei cinque anni dopo il diploma.
È legittimo l’esonero dalle preselezioni per i candidati interni?
Sì: la Corte lo ha ritenuto ragionevole perché riguarda solo le prove preselettive, ha durata limitata, valorizza l’esperienza e non esonera dalle prove concorsuali di merito, da sostenere in condizioni di parita`.
Quali parametri costituzionali erano invocati?
Gli artt. 2, 3, 41 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parita` di trattamento, parametro invocato e ritenuto non violato
- Art. 41 della Costituzione — liberta` di iniziativa economica, parametro invocato
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze, ordinamento civile e materie concorrenti
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