Testo dell'articoloIn aggiornamento

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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della Regione Siciliana che imponevano alle stazioni appaltanti il criterio del minor prezzo e prorogavano di 36 mesi gli affidamenti del trasporto pubblico locale. La disciplina delle gare pubbliche rientra nella tutela della concorrenza, materia riservata allo Stato.

Di cosa si tratta

Una legge della Regione Siciliana del 2019 obbligava le stazioni appaltanti a usare il criterio del minor prezzo per gli appalti di lavori sotto la soglia comunitaria, fissava le modalita` di calcolo della soglia di anomalia delle offerte e prorogava di 36 mesi i contratti provvisori del trasporto pubblico locale. Il Governo ha impugnato queste previsioni perche` la regolazione delle gare e delle concessioni spetta allo Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, commi 1 e 2, e 13 della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2019, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), e all’art. 117, primo comma, della Costituzione. Secondo il ricorrente le norme regionali intervenivano in materia di criteri di aggiudicazione e di proroga delle concessioni del trasporto pubblico, ambiti riconducibili alla tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita` costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, e dell’art. 13 della legge regionale. Ha ritenuto che la scelta del criterio di aggiudicazione e la disciplina della soglia di anomalia appartengono alla tutela della concorrenza, cosi` come la proroga delle concessioni del trasporto pubblico locale, che solo il legislatore statale puo` disporre. Le censure sull’art. 117, primo comma, Cost. sono rimaste assorbite.

Il principio

Spetta allo Stato, e non alle Regioni, dettare i criteri di aggiudicazione degli appalti e disciplinare la proroga delle concessioni del trasporto pubblico locale, trattandosi di materia attinente alla tutela della concorrenza riservata alla competenza esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Domande e risposte

Perché la Regione non puo` imporre il criterio del minor prezzo?

Perché i criteri di aggiudicazione degli appalti rientrano nella tutela della concorrenza, che l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. riserva alla competenza esclusiva dello Stato. Il Codice dei contratti pubblici demanda alla singola stazione appaltante la scelta del criterio.

Chi ha sollevato la questione?

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale contro la legge della Regione Siciliana n. 13 del 2019.

Cosa accade alla proroga dei contratti di trasporto pubblico?

La proroga di 36 mesi prevista dall’art. 13 della legge regionale e` stata dichiarata illegittima: solo lo Stato puo` adottare misure di proroga delle concessioni del trasporto pubblico locale, in conformita` all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale