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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della Regione Abruzzo sull’assegnazione degli alloggi popolari, salvando però, «nei sensi di cui in motivazione», la previsione di un punteggio aggiuntivo legato alla residenza prolungata. Conta perché precisa quando i requisiti di radicamento territoriale sono compatibili con l’uguaglianza.
Di cosa si tratta
Per assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (le case popolari) le Regioni stilano graduatorie con punteggi. La Regione Abruzzo aveva modificato i criteri, introducendo tra l’altro un punteggio aggiuntivo per chi risiede da molti anni sul territorio. Lo Stato ha contestato la legittimità di alcune di queste scelte.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato più disposizioni della legge della Regione Abruzzo 31 ottobre 2019, n. 34, che modificava la disciplina sull’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi primo e secondo, lettere g) e h), della Costituzione, e — per il punteggio aggiuntivo legato alla residenza — all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione al diritto dell’Unione europea e alla CEDU.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1 (nella parte che introduceva il comma 4.1 dell’art. 5 della l.r. n. 96 del 1996) e dell’art. 4, comma 1, della legge regionale. Ha invece dichiarato non fondata, «nei sensi di cui in motivazione», la questione sul punteggio aggiuntivo (comma 4.2), attribuito solo a partire dal decimo anno di residenza, ritenendolo entro certi limiti compatibile con i parametri evocati.
Il principio
I requisiti di radicamento territoriale (come la residenza prolungata) nell’accesso agli alloggi popolari sono legittimi solo se conservano una ragionevole correlazione con la funzione della prestazione e non si traducono in una discriminazione: alcune previsioni della legge abruzzese eccedevano questo limite e sono state annullate, mentre il punteggio aggiuntivo è stato salvato nei sensi precisati in motivazione.
Domande e risposte
Che cosa ha deciso la Corte sugli alloggi popolari in Abruzzo?
Ha annullato alcune disposizioni della legge regionale (art. 2, comma 1, e art. 4, comma 1), salvando però «nei sensi di cui in motivazione» il punteggio aggiuntivo legato alla residenza decennale.
Il punteggio per la lunga residenza è ammesso?
Sì, entro i limiti precisati dalla Corte: il punteggio aggiuntivo attribuito a partire dal decimo anno di residenza è stato ritenuto non illegittimo, mentre altre disposizioni della legge sono state annullate.
Quali parametri costituzionali erano in gioco?
Gli artt. 3 e 117, commi primo e secondo, lettere g) e h), Cost.; per il punteggio sulla residenza anche l’art. 117, primo comma, in relazione al diritto dell’Unione europea (art. 18 TFUE) e alla CEDU (art. 14).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro centrale per valutare la ragionevolezza dei requisiti di residenza nell’accesso agli alloggi popolari.
- Art. 117 della Costituzione — vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali (primo comma) e riparto di competenze (secondo comma).
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