Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge urbanistica della Regione Toscana (l.r. n. 69 del 2019), respingendo invece altre censure. Conta perché ridisegna i confini tra competenza statale e regionale in materia di governo del territorio, edilizia e tutela del paesaggio.

Di cosa si tratta

Lo Stato aveva impugnato numerosi articoli di una legge della Regione Toscana che modificava la disciplina urbanistica ed edilizia regionale. Il tema è il riparto di competenze: il «governo del territorio» è materia di competenza concorrente, dove le Regioni legiferano nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo Stato. Quando una Regione si discosta da tali principi, la sua legge può essere annullata.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale numerosi articoli della legge della Regione Toscana 22 novembre 2019, n. 69 (Disposizioni in materia di governo del territorio), assumendone il contrasto, tra l’altro, con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva allo Stato la fissazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente come il governo del territorio.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto solo alcune delle censure. Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 30, comma 5, 37, comma 1 (per parte del contenuto), 40, comma 1 (per parte), 44, comma 1 (per parte), 46, comma 1, e 73 della legge regionale. Ha invece dichiarato non fondate le questioni su numerose altre disposizioni (artt. 30, commi 1 e 4, 36, 34, 51, 53, 54 e 66) e inammissibili ulteriori censure.

Il principio

Nelle materie di competenza concorrente come il governo del territorio, la legge regionale è legittima solo se rispetta i principi fondamentali fissati dallo Stato: le disposizioni che li violano vanno annullate, ma il controllo va condotto disposizione per disposizione, salvando quelle che restano entro i limiti delle attribuzioni regionali.

Domande e risposte

Che cosa ha deciso la Corte sulla legge urbanistica toscana?

L’ha dichiarata in parte incostituzionale: ha annullato alcune disposizioni (tra cui gli artt. 30 comma 5, 46 comma 1 e 73), respingendo però le censure su molti altri articoli.

Su quale parametro costituzionale si fondava il ricorso?

Principalmente sull’art. 117, terzo comma, Cost., che nelle materie di competenza concorrente — come il governo del territorio — impone alle Regioni di rispettare i principi fondamentali dettati dallo Stato.

Tutte le norme impugnate sono state annullate?

No. La Corte ha annullato solo alcune disposizioni, dichiarando non fondate o inammissibili le questioni relative a molte altre.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale