Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 142/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma pugliese che, istituendo il servizio di psicologia di base, ne disciplinava il rapporto di lavoro invadendo la competenza statale sull’ordinamento civile.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia aveva istituito il servizio di psicologia di base e delle cure primarie, una novità organizzativa nel campo della sanità territoriale. Il Governo non contestava l’istituzione in sé, ma una norma che incideva sul rapporto di lavoro degli psicologi coinvolti. La disciplina dei rapporti di lavoro – contratti, obbligazioni, regole sul personale – rientra nell’“ordinamento civile”, materia riservata allo Stato per garantire regole uniformi su tutto il territorio nazionale. Inoltre, l’organizzazione del Servizio sanitario è retta da principi fondamentali fissati dallo Stato, che le Regioni devono rispettare. La Corte ha quindi verificato se, regolando il rapporto degli psicologi di base, la Regione avesse oltrepassato i confini delle proprie competenze.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 2, comma 3, della legge reg. Puglia n. 21 del 2020, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione (ordinamento civile, riservato allo Stato, e tutela della salute come competenza concorrente). La questione è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge pugliese. Disciplinando il rapporto di lavoro connesso al servizio di psicologia di base, la Regione ha invaso la competenza statale in materia di ordinamento civile.

Il principio

La disciplina dei rapporti di lavoro rientra nell’ordinamento civile riservato allo Stato: le Regioni, nell’istituire nuovi servizi sanitari, non possono regolarne autonomamente i profili contrattuali e di personale.

Domande e risposte

La Regione poteva istituire il servizio di psicologia di base?

La pronuncia colpisce la norma che ne disciplinava il rapporto di lavoro, non in sé l’idea del servizio. È la regolazione dei profili contrattuali e di personale a invadere la competenza statale.

Cos’è l’“ordinamento civile”?

È l’insieme delle regole sui rapporti tra privati – contratti, obbligazioni, lavoro – riservato allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.) per assicurare uniformità su tutto il territorio.

La sanità non è materia delle Regioni?

La tutela della salute è competenza concorrente: le Regioni organizzano i servizi, ma nel rispetto dei principi fondamentali statali e senza invadere ambiti riservati allo Stato, come l’ordinamento civile.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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