Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 160 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime varie norme siciliane in materia di agroecologia, biocidi e biodiversità, per contrasto con il diritto dell’Unione europea, salvando invece altre disposizioni.
Di cosa si tratta
La produzione biologica, l’uso dei biocidi (prodotti per disinfestazione e controllo di organismi nocivi) e la tutela della biodiversità sono ambiti fortemente disciplinati dal diritto dell’Unione europea, attraverso regolamenti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. La Regione Siciliana, con una legge del 2021 in materia di agroecologia e prodotti agricoli, aveva introdotto norme che incidevano su questi ambiti. Lo Stato le ha impugnate, ritenendo che alcune disposizioni si ponessero in contrasto con i regolamenti europei sulla produzione biologica e sui biocidi. Il tema riguarda un limite fondamentale dell’autonomia legislativa, anche delle Regioni a statuto speciale: la legislazione regionale deve rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, che prevalgono sulle norme interne con essi incompatibili.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 3 (commi 1 e 2), 4, 6 e 18 della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 21. Il Presidente del Consiglio dei ministri invocava soprattutto l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione ai regolamenti UE sulla produzione biologica e sui biocidi, oltre allo Statuto siciliano: le norme regionali avrebbero violato i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i profili, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1 e 2, dell’art. 6 (commi da 1 a 6) e dell’art. 18 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2021. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 4, ritenuto compatibile con i parametri europei e statutari invocati.
Il principio
La legislazione regionale, anche delle Regioni a statuto speciale, deve rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea (art. 117, primo comma, Cost.): le norme regionali in contrasto con i regolamenti UE in materia di produzione biologica e biocidi sono costituzionalmente illegittime.
Domande e risposte
Perché i regolamenti UE prevalgono sulle leggi regionali?
Perché l’art. 117, primo comma, Cost. impone alla legislazione statale e regionale di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. I regolamenti UE sono direttamente applicabili e prevalgono sulle norme interne incompatibili.
Tutta la legge siciliana è stata annullata?
No. La Corte ha colpito alcune disposizioni (artt. 3, commi 1 e 2, 6 e 18), ma ha salvato l’art. 4, ritenendolo compatibile con il diritto dell’Unione e con lo Statuto: la pronuncia è quindi parziale.
Lo Statuto speciale non consentiva quelle norme?
No. L’autonomia speciale è ampia, ma non consente di derogare ai vincoli europei. Anche le Regioni a statuto speciale devono conformarsi ai regolamenti dell’Unione, come ribadito dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Il primo comma vincola la legislazione al rispetto degli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea: parametro violato dalle norme regionali.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.