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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 160 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime varie norme siciliane in materia di agroecologia, biocidi e biodiversità, per contrasto con il diritto dell’Unione europea, salvando invece altre disposizioni.

Di cosa si tratta

La produzione biologica, l’uso dei biocidi (prodotti per disinfestazione e controllo di organismi nocivi) e la tutela della biodiversità sono ambiti fortemente disciplinati dal diritto dell’Unione europea, attraverso regolamenti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. La Regione Siciliana, con una legge del 2021 in materia di agroecologia e prodotti agricoli, aveva introdotto norme che incidevano su questi ambiti. Lo Stato le ha impugnate, ritenendo che alcune disposizioni si ponessero in contrasto con i regolamenti europei sulla produzione biologica e sui biocidi. Il tema riguarda un limite fondamentale dell’autonomia legislativa, anche delle Regioni a statuto speciale: la legislazione regionale deve rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, che prevalgono sulle norme interne con essi incompatibili.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 3 (commi 1 e 2), 4, 6 e 18 della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 21. Il Presidente del Consiglio dei ministri invocava soprattutto l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione ai regolamenti UE sulla produzione biologica e sui biocidi, oltre allo Statuto siciliano: le norme regionali avrebbero violato i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i profili, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1 e 2, dell’art. 6 (commi da 1 a 6) e dell’art. 18 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2021. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 4, ritenuto compatibile con i parametri europei e statutari invocati.

Il principio

La legislazione regionale, anche delle Regioni a statuto speciale, deve rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea (art. 117, primo comma, Cost.): le norme regionali in contrasto con i regolamenti UE in materia di produzione biologica e biocidi sono costituzionalmente illegittime.

Domande e risposte

Perché i regolamenti UE prevalgono sulle leggi regionali?

Perché l’art. 117, primo comma, Cost. impone alla legislazione statale e regionale di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. I regolamenti UE sono direttamente applicabili e prevalgono sulle norme interne incompatibili.

Tutta la legge siciliana è stata annullata?

No. La Corte ha colpito alcune disposizioni (artt. 3, commi 1 e 2, 6 e 18), ma ha salvato l’art. 4, ritenendolo compatibile con il diritto dell’Unione e con lo Statuto: la pronuncia è quindi parziale.

Lo Statuto speciale non consentiva quelle norme?

No. L’autonomia speciale è ampia, ma non consente di derogare ai vincoli europei. Anche le Regioni a statuto speciale devono conformarsi ai regolamenti dell’Unione, come ribadito dalla Corte.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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