Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 161 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Puglia che, in via sperimentale, offriva gratuitamente il test prenatale non invasivo (NIPT) a carico del servizio sanitario regionale, per contrasto con i principi statali sui livelli delle prestazioni e sul contenimento della spesa sanitaria.
Di cosa si tratta
Il test prenatale non invasivo (NIPT) è uno screening che, analizzando il sangue materno, valuta il rischio di alcune anomalie cromosomiche del feto (trisomie 13, 18 e 21), senza i rischi delle tecniche invasive. La Puglia, con una legge del 2021, aveva previsto di erogarlo gratuitamente, in via sperimentale per due anni, ad alcune categorie di donne in gravidanza a rischio, a carico del servizio sanitario regionale. Lo Stato ha impugnato la norma. Il punto: i «livelli essenziali delle prestazioni» sanitarie e i vincoli di spesa del settore sono fissati a livello statale, per garantire uniformità su tutto il territorio nazionale ed equilibrio dei conti. Una Regione non può introdurre autonomamente nuove prestazioni a carico del servizio sanitario, scavalcando le procedure e i vincoli statali. Il tema combina tutela della salute, uniformità delle prestazioni e sostenibilità finanziaria.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 3 della legge della Regione Puglia 6 agosto 2021, n. 31. Il Presidente del Consiglio dei ministri invocava l’art. 117, terzo comma, della Costituzione — in relazione ai principi statali di contenimento della spesa sanitaria — e l’art. 117, secondo comma, lettera m), che riserva allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge reg. Puglia n. 31 del 2021. La Regione, introducendo autonomamente una nuova prestazione gratuita a carico del servizio sanitario, ha invaso la competenza statale sui livelli essenziali delle prestazioni e violato i principi di coordinamento della finanza pubblica in materia sanitaria.
Il principio
La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e i vincoli di spesa del settore spettano allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera m, e terzo comma, Cost.): una Regione non può introdurre autonomamente nuove prestazioni gratuite a carico del servizio sanitario, al di fuori delle procedure statali.
Domande e risposte
Significa che il test NIPT non si può offrire gratuitamente?
Non in questo modo. La Corte non ha negato il valore del test, ma ha stabilito che spetta allo Stato, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, decidere se e come inserirlo tra le prestazioni gratuite, garantendo uniformità su tutto il territorio.
Perché la Regione non poteva decidere da sola?
Perché introdurre una nuova prestazione gratuita incide sui livelli essenziali delle prestazioni (competenza statale esclusiva) e sui vincoli di spesa sanitaria (principi statali di coordinamento della finanza pubblica): la Regione non può agire al di fuori di questo quadro.
Che cosa sono i «livelli essenziali delle prestazioni»?
Sono il nucleo di prestazioni che devono essere garantite in modo uniforme a tutti i cittadini sul territorio nazionale. La loro determinazione spetta allo Stato proprio per assicurare l’eguaglianza nell’accesso ai diritti civili e sociali, tra cui la salute.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — La lettera m) del secondo comma riserva allo Stato i livelli essenziali delle prestazioni; il terzo comma riguarda la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica: entrambi violati dalla norma regionale.
- Art. 32 della Costituzione — Tutela della salute, diritto fondamentale sullo sfondo della prestazione sanitaria in esame.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.