Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 163 del 2022 la Corte costituzionale ha stabilito che, quando il reato di guida in stato di ebbrezza si estingue per esito positivo della messa alla prova, il prefetto deve ridurre della metà la durata della sospensione della patente.
Di cosa si tratta
Chi commette il reato di guida in stato di ebbrezza subisce, oltre alle conseguenze penali, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, disposta dal prefetto. Il codice della strada prevede che, se l’imputato svolge con esito positivo il lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena, oltre all’estinzione del reato ottenga anche il dimezzamento della durata della sospensione della patente. Non era invece previsto lo stesso beneficio per chi estingueva il reato attraverso la messa alla prova, altro percorso che comporta condotte riparatorie e lavoro di pubblica utilità. Il Giudice di pace di Forlì, in un giudizio di opposizione alla sospensione, ha sollevato la questione. Il tema riguarda la coerenza del sistema sanzionatorio: due percorsi alternativi, entrambi con esito positivo e finalità rieducative simili, producevano effetti diversi sulla patente, con una disparità difficilmente giustificabile.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 224, comma 3, del Codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), in relazione all’art. 186, comma 9-bis, nella parte in cui non prevede, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova, la riduzione alla metà della sospensione della patente. Il Giudice di pace di Forlì invocava l’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevole disparità rispetto a chi sostituisce la pena con il lavoro di pubblica utilità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 224, comma 3, nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186, comma 2, lettere b e c) per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, nell’applicare la sospensione della patente, ne riduca la durata della metà.
Il principio
L’esito positivo della messa alla prova nel reato di guida in stato di ebbrezza deve comportare la riduzione alla metà della sospensione della patente, come già previsto per il lavoro di pubblica utilità: trattare diversamente percorsi equivalenti viola il principio di eguaglianza.
Domande e risposte
Cosa cambia per chi ottiene la messa alla prova per guida in stato di ebbrezza?
Oltre all’estinzione del reato per esito positivo, ottiene ora anche il dimezzamento della durata della sospensione della patente disposta dal prefetto, allo stesso modo di chi sostituisce la pena con il lavoro di pubblica utilità.
Perché la disparità era irragionevole?
Perché messa alla prova e lavoro di pubblica utilità sono percorsi alternativi con finalità rieducative analoghe e condotte riparatorie: riconoscere il beneficio sulla patente solo a uno dei due, a parità di esito positivo, creava una disparità non giustificata.
La sospensione della patente viene comunque applicata?
Sì, la sanzione accessoria resta, ma la sua durata è ridotta della metà quando il reato si estingue per esito positivo della messa alla prova.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza: parametro in base al quale è stata eliminata la disparità tra messa alla prova e lavoro di pubblica utilità.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.