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Con la sentenza n. 25 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla pensione di reversibilità del coniuge divorziato, perché l’ordinanza di rimessione non aveva motivato adeguatamente la rilevanza nel giudizio in corso.
Di cosa si tratta
Quando una persona divorziata muore, la pensione di reversibilità può spettare, a determinate condizioni, sia al coniuge superstite delle nuove nozze sia all’ex coniuge divorziato titolare di assegno. La legge sul divorzio detta i criteri per ripartire la quota tra i due. La Corte d’appello di Salerno dubitava della legittimità costituzionale di questa disciplina, ritenendo che potesse trattare in modo irragionevole le situazioni dei diversi aventi diritto. Il problema, però, è emerso a monte: il giudice rimettente non aveva spiegato in modo sufficiente perché la decisione della causa pendente dipendesse davvero dalla norma censurata, anche alla luce delle incertezze interpretative che avevano portato la stessa Corte di cassazione a interrogarsi sulle sorti del giudizio in caso di morte di una parte. Senza una motivazione adeguata sulla rilevanza, la Corte non può esaminare il merito.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 9, comma 2, e 12-bis, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (disciplina del divorzio) e l’art. 5 della legge n. 263 del 2005, in materia di pensione di reversibilità del coniuge divorziato. I parametri costituzionali invocati erano gli artt. 2 e 3 della Costituzione. La questione è stata sollevata dalla Corte d’appello di Salerno, sezione civile.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. L’ordinanza di rimessione risultava carente nella motivazione sulla rilevanza, impedendo di verificare il necessario nesso di pregiudizialità tra la questione sollevata e la definizione del giudizio principale. In mancanza di tale dimostrazione, la Corte non ha potuto pronunciarsi sul merito.
Il principio
Il giudice che solleva una questione di costituzionalità deve motivare adeguatamente la rilevanza, cioè spiegare perché la norma censurata debba essere applicata per decidere la causa pendente. Una motivazione carente sulla rilevanza rende la questione inammissibile, a prescindere dalla fondatezza nel merito.
Domande e risposte
Chi può ricevere la pensione di reversibilità dopo un divorzio?
A determinate condizioni, può spettare sia al coniuge superstite delle nuove nozze sia all’ex coniuge divorziato titolare di assegno; la legge sul divorzio stabilisce i criteri per ripartire la quota tra i due.
Perché la Corte non è entrata nel merito?
Perché il giudice rimettente non aveva spiegato in modo sufficiente perché la norma contestata fosse decisiva per la causa in corso. Senza una motivazione adeguata sulla rilevanza, la questione è inammissibile.
Che cos’è la “rilevanza” della questione?
È il legame tra la norma sospettata di incostituzionalità e la decisione del giudizio pendente: il giudice deve dover applicare quella norma per definire la causa, e deve dimostrarlo nell’ordinanza di rimessione.
La questione potrà essere riproposta?
L’inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza non si pronuncia sul merito: in linea di principio un giudice potrà sollevare nuovamente la questione, motivando adeguatamente perché la norma rilevi nel proprio giudizio.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — tutela dei diritti inviolabili, tra i parametri invocati.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, evocato dal rimettente.
Vedi anche
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza.
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili e doveri di solidarietà.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.