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Con l’ordinanza n. 102 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni su una norma di proroga adottata durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Di cosa si tratta
Durante la pandemia il legislatore ha adottato numerose misure d’urgenza, tra cui proroghe di termini e di incarichi. Il Tribunale di Piacenza ha sollevato dubbi di costituzionalita su una di queste disposizioni, contenuta nel decreto-legge n. 183 del 2020 (decreto milleproroghe) e collegata a una norma del decreto-legge n. 18 del 2020. Il giudice riteneva che la proroga, decisa con decreto-legge in un contesto emergenziale, contrastasse con vari principi costituzionali, tra cui la ragionevolezza, il diritto di difesa e i presupposti della decretazione d’urgenza. La Corte, tuttavia, prima di valutare nel merito simili censure, controlla che la questione sia stata sollevata in modo corretto: deve essere chiara la rilevanza nel giudizio in corso e adeguata la motivazione. In questo caso tali requisiti non sono stati ritenuti soddisfatti.
La questione di legittimita costituzionale
Era impugnato l’art. 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge n. 21 del 2021, in collegamento con l’art. 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Il Tribunale di Piacenza lamentava il contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 77 e 111 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita delle questioni di legittimita costituzionale sollevate dal Tribunale di Piacenza. La pronuncia non entra nel merito: si arresta per difetto dei presupposti processuali.
Il principio
Anche le norme emergenziali possono essere sottoposte al controllo di costituzionalita, ma solo se la questione e sollevata con una motivazione adeguata sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza: in mancanza, la Corte la dichiara inammissibile.
Domande e risposte
Le norme adottate durante il Covid sono sottratte al controllo della Corte?
No. Anche i decreti-legge emergenziali possono essere sottoposti al giudizio di costituzionalita; in questo caso, pero, la questione non e stata esaminata nel merito per ragioni processuali.
Cosa significa che la proroga e rimasta efficace?
Che la norma impugnata non e stata annullata: continua a produrre i suoi effetti.
Perche la Corte non ha deciso nel merito?
Perche il giudice non aveva motivato in modo sufficiente la rilevanza e la fondatezza dei dubbi, requisiti indispensabili per l’esame.
Norme collegate
- Art. 77 della Costituzione — presupposti e limiti della decretazione d’urgenza.
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa richiamato nelle censure.
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Vedi anche
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