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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 62/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Senato sull’acquisizione e l’uso di intercettazioni telefoniche di un senatore, disposte senza la previa autorizzazione della Camera richiesta dall’art. 68 della Costituzione.

Di cosa si tratta

L’art. 68 della Costituzione protegge i parlamentari con alcune garanzie, tra cui la necessità di una previa autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporli a intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. È una guarentigia che non tutela il singolo come privilegio personale, ma la funzione parlamentare e l’autonomia del Parlamento. Nel caso esaminato, la Procura di Torino e alcuni giudici avevano acquisito e utilizzato intercettazioni telefoniche del senatore Stefano Esposito nell’ambito di un procedimento penale, senza l’autorizzazione del Senato. Il Senato ha allora sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sostenendo che fosse stata lesa la sua sfera di competenze. Questa ordinanza riguarda la prima fase del giudizio, quella di ammissibilità: la Corte non decide ancora chi ha ragione nel merito, ma verifica se esistano i presupposti soggettivi e oggettivi perché il conflitto possa essere esaminato. Il caso illustra un meccanismo poco noto ma importante di equilibrio tra poteri.

La questione di legittimità costituzionale

Il Senato della Repubblica ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e dei giudici per le indagini e dell’udienza preliminare, lamentando la lesione della propria sfera di attribuzioni garantita dall’art. 68, terzo comma, della Costituzione, in materia di intercettazioni di parlamentari.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione. Ha riconosciuto la legittimazione del Senato come potere dello Stato e quella degli organi giudiziari coinvolti, tra cui il pubblico ministero (in quanto titolare dell’esercizio obbligatorio dell’azione penale, art. 112 Cost.). Sul piano oggettivo ha rilevato che sussiste la materia del conflitto, perché il ricorrente lamenta la lesione della garanzia dell’art. 68, terzo comma, Cost. La Corte ha disposto le notifiche e gli adempimenti per la successiva fase di merito.

Il principio

Per intercettare le comunicazioni di un parlamentare occorre la previa autorizzazione della Camera di appartenenza, prevista dall’art. 68 della Costituzione a tutela della funzione parlamentare. Quando un organo giudiziario procede senza tale autorizzazione, la Camera può sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale.

Domande e risposte

Che cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

È il giudizio con cui un potere dello Stato, come il Parlamento, lamenta davanti alla Corte costituzionale che un altro potere ha invaso o leso le sue competenze garantite dalla Costituzione.

Perché serve l’autorizzazione per intercettare un parlamentare?

Perché l’art. 68 della Costituzione tutela la funzione parlamentare: la previa autorizzazione della Camera impedisce che le indagini possano essere usate per condizionare l’attività di un membro del Parlamento.

La Corte ha già stabilito chi ha ragione?

No. Questa ordinanza riguarda solo la fase di ammissibilità: la Corte ha verificato che il conflitto possa essere esaminato. La decisione sul merito arriverà nella fase successiva.

L’autorizzazione tutela il singolo parlamentare?

Tutela la funzione e l’autonomia del Parlamento, non un privilegio personale del singolo: la garanzia esiste per proteggere il libero esercizio del mandato.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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