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Con la sentenza n. 136/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulle norme della Regione Trentino-Alto Adige in materia di indennita e previdenza dei consiglieri regionali, senza decidere nel merito.
Di cosa si tratta
Il trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali e da anni un tema sensibile, oggetto di interventi di contenimento e di numerose riforme. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige aveva modificato la propria disciplina su indennita e previdenza dei consiglieri, intervenendo su una legge regionale del 1995 piu volte rimaneggiata. La questione, giunta alla Corte, riguardava la legittimità di queste modifiche: si discuteva se l’assetto previsto per i vitalizi e le indennita dei consiglieri rispettasse i principi costituzionali, anche in rapporto alle esigenze di contenimento della spesa e di parita di trattamento. La vicenda toccava un tema di forte rilievo pubblico, quello dei costi della politica e dei trattamenti riconosciuti agli eletti nelle assemblee regionali. La Corte, prima di poter affrontare il merito, ha dovuto verificare se le questioni fossero state sollevate in modo ammissibile, anche con riguardo all’intervento di un soggetto terzo nel giudizio.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, recante modifiche alla legge regionale n. 2 del 1995 sugli interventi in materia di indennita e previdenza ai consiglieri regionali. Nel giudizio era stato spiegato anche l’intervento di un soggetto privato.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile l’intervento del soggetto privato e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 5 del 2014. La pronuncia e quindi in rito: la Corte non ha esaminato la fondatezza nel merito delle censure sulla disciplina di indennita e previdenza dei consiglieri.
Il principio
L’intervento di un terzo nel giudizio costituzionale e ammesso solo a condizioni rigorose; e le questioni sulla disciplina di indennita e previdenza dei consiglieri regionali, se non correttamente prospettate, sono dichiarate inammissibili senza esame del merito.
Domande e risposte
La Corte ha deciso sui vitalizi dei consiglieri?
No. Avendo dichiarato inammissibili le questioni, non ha valutato la legittimità della disciplina regionale, che resta in vigore.
Cosa significa che l’intervento e stato dichiarato inammissibile?
Nel processo costituzionale possono partecipare solo determinati soggetti. L’intervento di un privato e ammesso a condizioni stringenti: qui la Corte ha ritenuto che non ricorressero e lo ha escluso.
Perche la Regione Trentino-Alto Adige ha competenza su queste norme?
Perche e una Regione a statuto speciale, dotata di competenze proprie anche sull’organizzazione e sul trattamento dei propri organi, da esercitare nei limiti dello Statuto e della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – eguaglianza e ragionevolezza, sullo sfondo della disciplina dei trattamenti.
- Art. 122 della Costituzione – disciplina di elezione, indennita e funzioni dei consiglieri regionali.
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Vedi anche
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