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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 138/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla norma della riforma del mercato del lavoro del 2012 relativa a prestazioni previdenziali, senza decidere nel merito.

Di cosa si tratta

La legge n. 92 del 2012, la cosiddetta riforma Fornero del mercato del lavoro, conteneva numerose disposizioni anche in materia previdenziale. La Corte d’appello di Venezia, sezione lavoro, aveva sollevato dubbi sull’art. 2, commi 60 e 61, di quella legge, prospettando un possibile contrasto con il principio di legalita in materia sanzionatoria e con gli obblighi convenzionali. Il richiamo all’art. 7 della CEDU, che vieta condanne e pene per fatti non previsti come reato al momento della loro commissione e l’applicazione retroattiva di norme sfavorevoli, faceva pensare a un profilo di garanzia rispetto a misure incidenti su situazioni gia maturate. La questione, sollevata in un giudizio di lavoro, riguardava dunque la coerenza costituzionale e convenzionale di previsioni della riforma del 2012. La Corte e stata chiamata a verificare anzitutto se i dubbi del giudice rimettente fossero stati prospettati in modo ammissibile.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 2, commi 60 e 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (riforma del mercato del lavoro). La questione era stata sollevata dalla Corte di appello di Venezia, sezione lavoro, in riferimento agli artt. 25 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita delle questioni di legittimità costituzionale. Si tratta di una pronuncia in rito di evidente difetto dei presupposti: la Corte non ha esaminato il merito, ritenendo che le questioni non fossero state prospettate in modo idoneo a consentirne la decisione.

Il principio

Quando le questioni sono prospettate in modo carente sotto il profilo della rilevanza o della motivazione, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilita, senza pronunciarsi sul merito: la norma censurata resta in vigore.

Domande e risposte

Che differenza c’e tra inammissibilita e manifesta inammissibilita?

Sono entrambe pronunce di rito. La manifesta inammissibilita indica un difetto particolarmente evidente dei presupposti, che la Corte rileva con ordinanza in modo piu rapido.

La norma della riforma del lavoro 2012 e stata annullata?

No. Non essendovi stato esame del merito, l’art. 2, commi 60 e 61, della legge n. 92 del 2012 resta in vigore.

Cosa prevede l’art. 7 CEDU richiamato dal giudice?

Vieta di punire una persona per un fatto che non costituiva reato al momento in cui e stato commesso e di applicare retroattivamente pene piu severe. E un presidio del principio di legalita in materia penale e sanzionatoria.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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