Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 105 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 586-bis del codice penale, limitatamente a un inciso sul commercio di sostanze dopanti.

Di cosa si tratta

L’art. 586-bis del codice penale, introdotto nel 2018 con il decreto legislativo sulla riserva di codice in materia penale, ha trasferito nel codice la disciplina dei reati in materia di doping prima contenuta in una legge speciale. Due giudici, il Tribunale di Busto Arsizio e la Corte di cassazione, hanno sollevato la questione di costituzionalita, dubitando che il legislatore delegato avesse rispettato i limiti della delega ricevuta. La riserva di codice e un’operazione tecnica di riordino: il Governo era autorizzato a spostare nel codice penale norme gia esistenti, ma non a modificarne la sostanza creando nuovi reati o ampliando quelli esistenti oltre quanto consentito. Il punto controverso riguardava una specifica finalita prevista per il commercio di sostanze dopanti.

La questione di legittimita costituzionale

Era impugnato l’art. 586-bis del codice penale, introdotto dall’art. 2 del decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21. I giudici rimettenti lamentavano l’eccesso di delega rispetto all’art. 76 della Costituzione e profili attinenti alla riserva di legge penale (art. 25 della Costituzione).

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 586-bis, settimo comma, del codice penale, limitatamente alle parole “al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”. Il legislatore delegato, nel trasferire la norma nel codice, aveva introdotto un elemento non presente nella disciplina di origine, eccedendo cosi i limiti della delega.

Il principio

Nel riordino a riserva di codice il legislatore delegato puo trasferire le norme penali esistenti, ma non modificarne la portata sostanziale: aggiungere una finalita non prevista nella norma originaria eccede la delega e viola l’art. 76 della Costituzione.

Domande e risposte

Che cos’e la riserva di codice in materia penale?

E il principio per cui i reati dovrebbero essere collocati nel codice penale anziche in leggi speciali sparse, per maggiore organicita e conoscibilita. Nel 2018 il Governo fu delegato a operare questo riordino.

Perche la modifica e stata annullata?

Perche il decreto legislativo non si era limitato a spostare la norma, ma ne aveva alterato il contenuto introducendo una finalita ulteriore, andando oltre quanto consentito dalla legge di delega.

Il reato di doping resta punibile?

Si, nei limiti della disciplina come risultante dopo la pronuncia: viene meno solo l’inciso aggiunto in eccesso di delega.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.