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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 173 del 2022 la Corte costituzionale ha stabilito che, quando assolve l’imputato per particolare tenuità del fatto, il giudice penale deve comunque decidere sulla domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte civile.

Di cosa si tratta

Chi ha subito un danno da reato può costituirsi «parte civile» nel processo penale, per ottenere il risarcimento direttamente in quella sede. Il codice di procedura penale, però, non prevedeva espressamente che il giudice decidesse sulla domanda risarcitoria quando proscioglie l’imputato per la «particolare tenuità del fatto» (art. 131-bis cod. pen.): una causa di non punibilità che presuppone che il fatto, pur costituendo reato, sia di scarsissima offensività. Il risultato era che la vittima, dopo aver atteso l’intero processo penale, poteva vedersi negato l’esame della sua richiesta di risarcimento ed essere costretta a ricominciare davanti al giudice civile. Il Tribunale militare di Roma ha sollevato la questione. Il tema riguarda l’effettività della tutela della vittima del reato e la ragionevole durata del processo.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, il giudice decida sulla domanda di restituzioni e risarcimento della parte civile. Il Tribunale militare di Roma invocava gli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU (diritto a un giusto processo e di accesso a un tribunale).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando proscioglie per particolare tenuità del fatto, decida sulla domanda di restituzioni e risarcimento del danno della parte civile. La pronuncia è additiva e colma la lacuna a tutela della vittima.

Il principio

Il proscioglimento per particolare tenuità del fatto non priva la parte civile del diritto a vedere esaminata, nello stesso processo penale, la sua domanda di risarcimento: negarlo lederebbe il diritto di difesa e il giusto processo, costringendo la vittima a un nuovo giudizio.

Domande e risposte

Che cos’è la «particolare tenuità del fatto»?

È una causa di non punibilità (art. 131-bis cod. pen.) che esclude la pena quando il fatto, pur essendo reato, è di offensività minima e non abituale. L’imputato è prosciolto, ma il fatto resta storicamente accertato.

La vittima poteva restare senza risarcimento?

Prima della sentenza rischiava di sì: il giudice penale poteva non decidere sulla domanda civile, costringendo la vittima a riproporla davanti al giudice civile, con nuovi tempi e costi. La Corte ha eliminato questo vuoto di tutela.

Adesso il giudice penale condanna sempre al risarcimento?

No: deve esaminare e decidere la domanda della parte civile, ma l’esito dipende dalla prova del danno. Il punto è che la richiesta non può più essere ignorata solo perché l’imputato è prosciolto per tenuità.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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