Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 174 del 2022 la Corte costituzionale ha esteso la possibilità di accedere alla messa alla prova: l’imputato può ottenerla anche per reati connessi ad altri per i quali il beneficio sia già stato concesso.

Di cosa si tratta

La sospensione del procedimento con messa alla prova è un istituto che consente all’imputato di reati non gravi di estinguere il reato svolgendo lavori di pubblica utilità e seguendo un programma di reinserimento, evitando il processo e la condanna. Il codice penale prevede però che il beneficio non possa essere concesso «più di una volta». Si poneva il problema dei reati «connessi»: fatti legati tra loro che, per ragioni processuali, vengono giudicati separatamente. Può un imputato, che ha già ottenuto la messa alla prova per un reato, accedervi di nuovo per un reato connesso a quello? Il GUP di Bologna ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole negare il beneficio in casi che, se fossero stati riuniti in un unico processo, lo avrebbero consentito. Il tema riguarda l’effettività di uno strumento deflattivo e rieducativo importante per la giustizia penale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui, vietando di concedere la messa alla prova più di una volta, non prevede che l’imputato possa usufruirne per reati connessi (ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b, cod. proc. pen.) con altri per i quali il beneficio sia già stato concesso. Il GUP di Bologna invocava l’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevole disparità di trattamento.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che l’imputato possa essere ammesso alla messa alla prova quando si proceda per reati connessi con altri per i quali il beneficio sia già stato concesso. La pronuncia è «additiva»: aggiunge alla disposizione la possibilità mancante.

Il principio

Il divieto di concedere più di una volta la messa alla prova non si applica ai reati connessi: se i fatti, per la loro connessione, avrebbero potuto essere trattati in un unico procedimento, negare il beneficio solo perché sono giudicati separatamente è irragionevole e viola l’art. 3 Cost.

Domande e risposte

Che cos’è la messa alla prova?

È un istituto che, per i reati meno gravi, sospende il processo affidando all’imputato un programma di trattamento (lavoro di pubblica utilità, condotte riparatorie). Se la prova ha esito positivo, il reato si estingue. Serve a deflazionare i processi e a favorire il reinserimento.

Perché conta che i reati siano «connessi»?

Perché reati connessi sono fatti collegati che potrebbero essere giudicati insieme. La Corte ha ritenuto irragionevole che la sorte del beneficio dipenda dal caso processuale di una trattazione separata: se fossero stati riuniti, la messa alla prova sarebbe stata concessa per tutti.

Significa che si può chiedere la messa alla prova all’infinito?

No. Il divieto di concederla più di una volta resta per i reati non connessi. La sentenza apre solo all’ipotesi specifica dei reati connessi con altri già ammessi al beneficio.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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