Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 174 del 2022 la Corte costituzionale ha esteso la possibilità di accedere alla messa alla prova: l’imputato può ottenerla anche per reati connessi ad altri per i quali il beneficio sia già stato concesso.
Di cosa si tratta
La sospensione del procedimento con messa alla prova è un istituto che consente all’imputato di reati non gravi di estinguere il reato svolgendo lavori di pubblica utilità e seguendo un programma di reinserimento, evitando il processo e la condanna. Il codice penale prevede però che il beneficio non possa essere concesso «più di una volta». Si poneva il problema dei reati «connessi»: fatti legati tra loro che, per ragioni processuali, vengono giudicati separatamente. Può un imputato, che ha già ottenuto la messa alla prova per un reato, accedervi di nuovo per un reato connesso a quello? Il GUP di Bologna ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole negare il beneficio in casi che, se fossero stati riuniti in un unico processo, lo avrebbero consentito. Il tema riguarda l’effettività di uno strumento deflattivo e rieducativo importante per la giustizia penale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui, vietando di concedere la messa alla prova più di una volta, non prevede che l’imputato possa usufruirne per reati connessi (ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b, cod. proc. pen.) con altri per i quali il beneficio sia già stato concesso. Il GUP di Bologna invocava l’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevole disparità di trattamento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che l’imputato possa essere ammesso alla messa alla prova quando si proceda per reati connessi con altri per i quali il beneficio sia già stato concesso. La pronuncia è «additiva»: aggiunge alla disposizione la possibilità mancante.
Il principio
Il divieto di concedere più di una volta la messa alla prova non si applica ai reati connessi: se i fatti, per la loro connessione, avrebbero potuto essere trattati in un unico procedimento, negare il beneficio solo perché sono giudicati separatamente è irragionevole e viola l’art. 3 Cost.
Domande e risposte
Che cos’è la messa alla prova?
È un istituto che, per i reati meno gravi, sospende il processo affidando all’imputato un programma di trattamento (lavoro di pubblica utilità, condotte riparatorie). Se la prova ha esito positivo, il reato si estingue. Serve a deflazionare i processi e a favorire il reinserimento.
Perché conta che i reati siano «connessi»?
Perché reati connessi sono fatti collegati che potrebbero essere giudicati insieme. La Corte ha ritenuto irragionevole che la sorte del beneficio dipenda dal caso processuale di una trattazione separata: se fossero stati riuniti, la messa alla prova sarebbe stata concessa per tutti.
Significa che si può chiedere la messa alla prova all’infinito?
No. Il divieto di concederla più di una volta resta per i reati non connessi. La sentenza apre solo all’ipotesi specifica dei reati connessi con altri già ammessi al beneficio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza: parametro in base al quale è stata corretta l’irragionevole disparità di trattamento.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.