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Con la sentenza n. 145/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, con effetto retroattivo, la norma che escludeva l’indennita di amministrazione dal trattamento economico del personale degli affari esteri durante il servizio all’estero.

Di cosa si tratta

Il personale del Ministero degli affari esteri che presta servizio all’estero ha un trattamento economico articolato, composto dallo stipendio e da diverse voci accessorie. Tra queste, l’indennita di amministrazione e una componente fissa e continuativa della retribuzione del personale ministeriale. Una norma del 2011, adottata in piena fase di stabilizzazione finanziaria, era intervenuta a precisare, anche per le situazioni gia sorte in passato, che durante il servizio all’estero il trattamento non comprendeva tale indennita. In gioco c’era una questione di retribuzione e di affidamento: dipendenti che rivendicavano una componente stipendiale si trovavano di fronte a una norma che, intervenendo retroattivamente, incideva su rapporti gia maturati e su contenziosi in corso. La controversia era arrivata fino alla Corte di cassazione, che ha rimesso la questione alla Corte costituzionale, investendola del problema della legittimità di una disciplina retroattiva sui trattamenti economici.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, nella parte in cui disponeva, per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, che il trattamento economico del personale dell’Amministrazione degli affari esteri all’estero non includesse l’indennita di amministrazione. La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 36, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, nella parte in cui disponeva, per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, l’esclusione dell’indennita di amministrazione dal trattamento economico del personale degli affari esteri in servizio all’estero. Viene quindi rimossa l’applicazione retroattiva della disciplina alle situazioni gia sorte.

Il principio

Una norma non puo intervenire retroattivamente per escludere una componente retributiva gia maturata, incidendo su rapporti sorti e su giudizi in corso, quando cio non sia sorretto da adeguate ragioni e si ponga in contrasto con la ragionevolezza e con le garanzie del processo.

Domande e risposte

Cosa significa che la norma era retroattiva?

Significa che pretendeva di disciplinare anche situazioni gia sorte prima della sua entrata in vigore, incidendo su diritti retributivi gia maturati e su cause gia avviate. E proprio questo profilo retroattivo che la Corte ha censurato.

Chi ne beneficia?

Il personale degli affari esteri che, per il servizio all’estero relativo a periodi anteriori alla norma, vedeva escludersi l’indennita di amministrazione. Per quelle fattispecie pregresse l’esclusione non si applica piu.

Perche la questione e arrivata dalla Cassazione?

Perche la controversia sul trattamento economico era giunta in sede di legittimita. La Corte di cassazione, dovendo applicare la norma, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalita e lo ha rimesso alla Corte.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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