Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 221/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme laziali in materia ambientale e di fonti rinnovabili, salvando invece altre disposizioni impugnate dal Governo.
Di cosa si tratta
La localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili (come quelli eolici e fotovoltaici) si muove tra l’incentivo statale ed europeo alla transizione energetica e la tutela del paesaggio e dell’ambiente. La Regione Lazio, con norme del 2021 e del 2022, era intervenuta su questa materia e su altre disposizioni ambientali. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale piu previsioni, ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e sui principi in materia di energia. La Corte ha dovuto valutare, disposizione per disposizione, quali norme regionali sconfinassero negli ambiti riservati allo Stato e quali invece restassero legittime.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 64, comma 1, lettera a), 75, comma 1, lettera b) e c), e 81 della legge della Regione Lazio n. 14 del 2021, e l’art. 6 della legge regionale n. 20 del 2021 (legge di stabilita 2022), in riferimento, tra gli altri, agli artt. 9 e 117, primo, secondo (lettere e e s) e terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione. Il Governo lamentava l’invasione della competenza statale sulla tutela dell’ambiente e sulle fonti rinnovabili.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 75, comma 1, lettera b), numero 5) (nella parte indicata), dell’art. 6 della legge regionale n. 20 del 2021 e dell’art. 81 della legge regionale n. 14 del 2021. Ha dichiarato inammissibili alcune ulteriori questioni sull’art. 75 e non fondate le questioni sull’art. 64, comma 1, lettera a).
Il principio
La Regione non puo, in materia di fonti rinnovabili e tutela ambientale, dettare discipline che invadono la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; la legittimita va pero verificata norma per norma, perche non ogni intervento regionale e di per se illegittimo.
Domande e risposte
La Regione puo legiferare sulle fonti rinnovabili?
Puo intervenire in alcuni ambiti, ma non puo invadere la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ne contraddire i principi statali in materia di energia.
Tutte le norme laziali impugnate sono state bocciate?
No. La Corte ha colpito alcune disposizioni, ne ha dichiarate altre inammissibili e ha salvato, come non fondata, la questione sull’art. 64, comma 1, lettera a).
Cosa significa giudizio “in via principale”?
E il giudizio in cui lo Stato impugna direttamente una legge regionale (o viceversa) per ragioni di riparto di competenze, senza che vi sia un processo da cui nasce la questione.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e del paesaggio
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente (secondo comma, lettera s) e riparto delle competenze
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.