Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 221/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme laziali in materia ambientale e di fonti rinnovabili, salvando invece altre disposizioni impugnate dal Governo.

Di cosa si tratta

La localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili (come quelli eolici e fotovoltaici) si muove tra l’incentivo statale ed europeo alla transizione energetica e la tutela del paesaggio e dell’ambiente. La Regione Lazio, con norme del 2021 e del 2022, era intervenuta su questa materia e su altre disposizioni ambientali. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale piu previsioni, ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e sui principi in materia di energia. La Corte ha dovuto valutare, disposizione per disposizione, quali norme regionali sconfinassero negli ambiti riservati allo Stato e quali invece restassero legittime.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 64, comma 1, lettera a), 75, comma 1, lettera b) e c), e 81 della legge della Regione Lazio n. 14 del 2021, e l’art. 6 della legge regionale n. 20 del 2021 (legge di stabilita 2022), in riferimento, tra gli altri, agli artt. 9 e 117, primo, secondo (lettere e e s) e terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione. Il Governo lamentava l’invasione della competenza statale sulla tutela dell’ambiente e sulle fonti rinnovabili.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 75, comma 1, lettera b), numero 5) (nella parte indicata), dell’art. 6 della legge regionale n. 20 del 2021 e dell’art. 81 della legge regionale n. 14 del 2021. Ha dichiarato inammissibili alcune ulteriori questioni sull’art. 75 e non fondate le questioni sull’art. 64, comma 1, lettera a).

Il principio

La Regione non puo, in materia di fonti rinnovabili e tutela ambientale, dettare discipline che invadono la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; la legittimita va pero verificata norma per norma, perche non ogni intervento regionale e di per se illegittimo.

Domande e risposte

La Regione puo legiferare sulle fonti rinnovabili?

Puo intervenire in alcuni ambiti, ma non puo invadere la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ne contraddire i principi statali in materia di energia.

Tutte le norme laziali impugnate sono state bocciate?

No. La Corte ha colpito alcune disposizioni, ne ha dichiarate altre inammissibili e ha salvato, come non fondata, la questione sull’art. 64, comma 1, lettera a).

Cosa significa giudizio “in via principale”?

E il giudizio in cui lo Stato impugna direttamente una legge regionale (o viceversa) per ragioni di riparto di competenze, senza che vi sia un processo da cui nasce la questione.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.