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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 180 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul codice antimafia nella parte in cui non consente al prefetto di salvaguardare i mezzi di sostentamento di chi è colpito da informazione interdittiva.

Di cosa si tratta

Il codice antimafia prevede effetti interdittivi pesantissimi: chi è colpito da un’informazione antimafia perde la possibilità di ottenere o mantenere contratti pubblici, licenze, autorizzazioni, concessioni ed erogazioni pubbliche, con un impatto profondo sull’attività economica. Per le interdizioni che derivano da una misura di prevenzione disposta dal giudice, la legge consente di escluderne l’applicazione quando verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento dell’interessato e della sua famiglia. Quando invece l’interdizione discende da un’informazione antimafia adottata dal prefetto, tale facoltà di salvaguardia non è prevista. Il TAR Calabria ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole questa differenza. Il tema tocca un equilibrio delicato: la lotta alle infiltrazioni mafiose, da un lato, e la tutela del diritto al lavoro e alla sopravvivenza economica di chi subisce gli effetti interdittivi, dall’altro.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia), nella parte in cui non prevede il potere del prefetto di escludere le decadenze e i divieti dell’art. 67 dello stesso codice quando ne deriverebbe la mancanza dei mezzi di sostentamento. Il TAR Calabria lamentava il contrasto con gli artt. 3, primo comma, 4 e 24 della Costituzione (eguaglianza, diritto al lavoro e diritto di difesa).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non si è quindi pronunciata sul merito del diverso trattamento tra interdizioni da misura di prevenzione e interdizioni da informazione antimafia: la disciplina vigente è rimasta immutata.

Il principio

La diversa disciplina tra le interdizioni antimafia di fonte giudiziale e quelle di fonte prefettizia solleva un problema reale, ma la sua soluzione, comportando scelte discrezionali e bilanciamenti complessi, non poteva essere imposta dalla Corte: di qui l’inammissibilità delle questioni.

Domande e risposte

Che cos’è un’informazione antimafia interdittiva?

È un provvedimento del prefetto che, in presenza di elementi di tentata infiltrazione mafiosa, impedisce a un soggetto di ottenere o mantenere rapporti con la pubblica amministrazione (contratti, licenze, contributi). Ha effetti molto incisivi sull’attività economica.

Perché chi è colpito da misura di prevenzione è trattato diversamente?

Perché la legge prevede, per le interdizioni che derivano da una misura di prevenzione disposta dal giudice, la possibilità di escluderne l’applicazione in caso di stato di bisogno; per l’informazione antimafia del prefetto questa valvola non è prevista. Il TAR riteneva irragionevole la differenza.

Allora la differenza resta?

Sì. La Corte non ha dichiarato illegittima la norma: avendo ritenuto inammissibili le questioni, la disciplina vigente continua ad applicarsi, in attesa di un eventuale intervento del legislatore.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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