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Con la sentenza n. 60/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime norme della Regione Sardegna che consentivano l’iscrizione all’albo regionale dei segretari comunali a soggetti privi del concorso nazionale, in violazione del principio di accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza.
Di cosa si tratta
Il segretario comunale è una figura chiave dell’amministrazione locale, che si accede tramite un concorso pubblico nazionale e l’iscrizione in un apposito albo. Questo sistema garantisce che a ricoprire l’incarico siano persone selezionate con criteri uniformi e meritocratici. La legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 9 prevedeva, per fronteggiare le carenze di organico, l’iscrizione all’albo regionale di soggetti che non avevano superato il concorso nazionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata, ritenendo che questo aprisse una via di reclutamento parallela in contrasto con i principi costituzionali. La questione tocca un nodo importante: l’accesso ai pubblici uffici deve avvenire in condizioni di eguaglianza, e mettere sullo stesso piano chi ha superato il concorso nazionale e chi non lo ha fatto crea una disparità tra titoli di valore diverso. La Corte si era già pronunciata su una norma analoga con la sentenza n. 95 del 2021.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 3 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2022, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e allo statuto speciale, per violazione del principio di accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2022. Ha rilevato che la norma violava il principio di accesso in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici (artt. 3 e 51 Cost.), perché sottoponeva alla stessa disciplina possessori di titoli di valenza oggettivamente diversa, iscrivendo nell’albo regionale sia chi aveva superato il corso-concorso nazionale, sia chi ne era privo. Ha inoltre ricordato che lo Stato aveva già previsto procedure semplificate per fronteggiare le carenze di organico. Le restanti censure sono rimaste assorbite.
Il principio
L’accesso ai pubblici uffici deve avvenire in condizioni di eguaglianza e per concorso. Una Regione non può aprire un canale parallelo che iscriva all’albo dei segretari comunali chi non ha superato il concorso nazionale, equiparando titoli di valore diverso e violando gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
Domande e risposte
Chi è il segretario comunale?
È il funzionario di vertice che assiste il Comune nello svolgimento delle attività amministrative e di legalità. Vi si accede tramite concorso nazionale e iscrizione in un apposito albo.
Perché la norma sarda è stata annullata?
Perché iscriveva all’albo regionale anche chi non aveva superato il concorso nazionale, creando una disparità tra titoli di valore diverso e un canale di reclutamento parallelo non consentito.
Cosa dice l’art. 51 della Costituzione?
Garantisce a tutti i cittadini l’accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
Come si possono allora coprire le carenze di organico?
La Corte ha ricordato che lo Stato ha già previsto procedure semplificate di svolgimento del concorso nazionale per segretari, idonee a fronteggiare le carenze senza derogare al principio del concorso.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di eguaglianza, fondamento della decisione.
- Art. 51 della Costituzione – accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza.
- Art. 97 della Costituzione – accesso per concorso e buon andamento dell’amministrazione.
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Vedi anche
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