Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 214 del 2023 la Corte costituzionale ha giudicato manifestamente infondate le questioni sulla norma del Codice antimafia che punisce chi guida senza patente, o con patente revocata, essendo già sottoposto a sorveglianza speciale.
Di cosa si tratta
Il Codice delle leggi antimafia punisce in modo aggravato alcuni comportamenti tenuti da chi è già sottoposto a misure di prevenzione, come la sorveglianza speciale. Tra questi, la guida di un veicolo senza patente, oppure dopo che la patente è stata negata, sospesa o revocata. Nel caso esaminato, un soggetto già destinatario in via definitiva della sorveglianza speciale era stato sorpreso alla guida di un’autovettura dopo che la prefettura gli aveva revocato la patente. Il Tribunale di Terni ha dubitato della legittimità costituzionale di questa previsione, ritenendo eccessivo punire come reato, e in modo aggravato, una condotta che per i comuni cittadini costituisce un illecito di minore rilievo. La questione tocca l’equilibrio tra le esigenze di prevenzione nei confronti di persone considerate socialmente pericolose e i principi di uguaglianza, legalità e proporzionalità della pena.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 73 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia), sollevato dal Tribunale di Terni in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, in tema di uguaglianza, legalità penale e finalità della pena.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni. La specifica incriminazione della guida senza patente, o con patente revocata, da parte di chi è già sottoposto a sorveglianza speciale non è stata ritenuta irragionevole né lesiva dei principi di legalità e proporzionalità: risponde a una valutazione di maggiore pericolosità del soggetto, rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Il principio
Il legislatore può prevedere un trattamento penale più severo per condotte tenute da chi è già sottoposto a misure di prevenzione, in considerazione della sua accertata pericolosità: tale scelta non viola i principi di uguaglianza, legalità e proporzionalità se non è manifestamente irragionevole.
Domande e risposte
Perché la stessa condotta è punita più severamente per il sorvegliato speciale?
Perché il legislatore considera più pericoloso chi, già sottoposto a misura di prevenzione, viola anche le regole sulla circolazione: la Corte ha ritenuto questa valutazione non irragionevole.
La Corte ha modificato la norma?
No: la dichiarazione di manifesta infondatezza lascia la disposizione del Codice antimafia pienamente in vigore.
Vale per qualsiasi automobilista?
No: la specifica fattispecie aggravata riguarda chi è già destinatario della sorveglianza speciale o di analoghe misure di prevenzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – uguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 25 della Costituzione – principio di legalità in materia penale.
- Art. 27 della Costituzione – finalità rieducativa e proporzionalità della pena.
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Vedi anche
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