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Con la sentenza n. 65/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 72-bis del codice di procedura penale nella parte in cui faceva riferimento alla sola incapacità «mentale» e non a quella «psicofisica», estendendo la garanzia a chi è incapace di partecipare al processo per qualunque causa.
Di cosa si tratta
Un imputato deve essere in grado di partecipare coscientemente al proprio processo. Se non lo è in modo reversibile, il processo viene sospeso; se l’incapacità è irreversibile, l’art. 72-bis del codice di procedura penale prevede una pronuncia di non doversi procedere. Il problema sollevato dal Tribunale di Lecce riguardava il fatto che la norma faceva riferimento alla sola incapacità «mentale», escludendo chi fosse incapace di partecipare per cause fisiche, pur trovandosi nella stessa identica condizione di non poter seguire il processo. La questione è concreta e tocca un diritto fondamentale: chi non può comprendere o seguire il giudizio per una grave menomazione, anche solo fisica, si trova nella medesima impossibilità di chi ha un’incapacità mentale. Limitare la garanzia alla sola sfera mentale creava una disparità di trattamento tra situazioni equivalenti, in contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 72-bis del codice di procedura penale (e, in subordine, dell’art. 159 del codice penale), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, per l’ingiustificata limitazione della garanzia alla sola incapacità «mentale».
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale» anziché a quello «psicofisico». In via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, ha esteso la stessa correzione agli artt. 70, 71 e 72 cod. proc. pen., sostituendo i riferimenti all’incapacità «mentale» o «di mente» con quello, più ampio, allo stato «psicofisico». La questione subordinata è rimasta assorbita.
Il principio
La garanzia di non procedere contro chi non può partecipare coscientemente al processo deve valere per ogni forma di incapacità irreversibile, sia mentale sia fisica. Limitarla alla sola sfera mentale crea una disparità irragionevole tra situazioni equivalenti, in contrasto con l’eguaglianza e il diritto di difesa.
Domande e risposte
Cosa significa incapacità «psicofisica» dell’imputato?
È l’impossibilità, per cause mentali o fisiche, di partecipare coscientemente al proprio processo. Dopo questa sentenza la garanzia copre entrambe le ipotesi, non solo quella mentale.
Perché la limitazione alla sfera «mentale» era incostituzionale?
Perché chi non può seguire il processo per una grave causa fisica si trova nella stessa condizione di chi ha un’incapacità mentale: trattarli diversamente violava l’eguaglianza e il diritto di difesa.
Cosa accade se l’incapacità viene meno?
Il codice prevede che l’azione penale sia riproponibile se lo stato incapacitante cessa o si accerta che era stato erroneamente dichiarato; la chiusura del processo non è quindi necessariamente definitiva.
La sentenza ha modificato anche altre norme?
Sì. In via consequenziale ha corretto anche gli artt. 70, 71 e 72 del codice di procedura penale, allineandoli al nuovo riferimento allo stato «psicofisico».
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di eguaglianza, fondamento della decisione.
- Art. 24 della Costituzione – diritto di difesa.
- Art. 111 della Costituzione – giusto processo.
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Vedi anche
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