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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 25/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Codice dell’ordinamento militare che consentiva alla sanità militare di imporre vaccinazioni non previste dalla legge, in contrasto con la riserva di legge in materia di trattamenti sanitari.

Di cosa si tratta

Il Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010), all’art. 206-bis, autorizzava la sanità militare a sottoporre il personale a specifiche profilassi vaccinali. La particolarità è che la scelta di quali vaccinazioni imporre era rimessa all’amministrazione militare, senza che fossero individuate da una legge. La Costituzione, all’art. 32, secondo comma, stabilisce però che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge: è la cosiddetta riserva di legge, una garanzia fondamentale che impedisce di imporre trattamenti sul corpo delle persone in base a decisioni amministrative. Il giudice rimettente ha quindi dubitato che fosse legittimo affidare alla sola sanità militare il potere di stabilire vaccinazioni obbligatorie. In gioco c’erano la libertà personale e l’integrità fisica dei militari, da bilanciare con le esigenze di efficienza e operatività delle Forze armate.

La questione di legittimità costituzionale

La questione, sollevata in via incidentale, riguardava l’art. 206-bis del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in riferimento principalmente all’art. 32 della Costituzione, che subordina l’imposizione di trattamenti sanitari obbligatori a una previsione di legge (riserva di legge).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 206-bis, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare, nella parte in cui autorizzava la sanità militare a imporre al personale specifiche profilassi vaccinali senza che esse fossero previamente individuate in via legislativa. Le vaccinazioni obbligatorie per i militari devono dunque essere stabilite dalla legge, non da scelte dell’amministrazione.

Il principio

L’imposizione di vaccinazioni obbligatorie al personale militare richiede una previa individuazione per legge: affidarne la scelta alla sola sanità militare viola la riserva di legge in materia di trattamenti sanitari prevista dall’art. 32 Cost.

Domande e risposte

Cosa cambia per le vaccinazioni dei militari?

Le profilassi vaccinali obbligatorie non possono più essere decise autonomamente dalla sanità militare: devono essere previste da una legge che le individui.

Cos’è la riserva di legge in materia sanitaria?

È la regola dell’art. 32, secondo comma, Cost.: nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non in forza di una legge, a tutela dell’integrità fisica e della libertà personale.

La sentenza vieta ogni vaccinazione obbligatoria nelle Forze armate?

No. Consente che siano imposte, ma solo se previste dalla legge e non lasciate alla discrezionalità dell’amministrazione militare.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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