Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 223/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’esclusione automatica dal patrocinio a spese dello Stato per chi e stato condannato per il piccolo spaccio previsto dall’art. 73, comma 5, del testo unico stupefacenti.

Di cosa si tratta

Il patrocinio a spese dello Stato consente a chi non ha redditi sufficienti di difendersi in giudizio senza pagare l’avvocato. Per evitare abusi, la legge presume che chi e stato condannato per certi reati gravi (tipicamente di criminalita organizzata o di forte allarme sociale) disponga in realta di redditi superiori alle soglie, e lo esclude dal beneficio. Tra questi reati il testo unico spese di giustizia includeva anche tutte le condanne in materia di stupefacenti, comprese quelle per il fatto di lieve entita previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990: una fattispecie che riguarda spesso piccoli spacciatori, talvolta tossicodipendenti, e che ha una cornice di pena molto piu contenuta. Il Tribunale di Firenze, sezione penale, ha dubitato che fosse ragionevole presumere la ricchezza, e quindi negare la difesa gratuita, anche a chi e condannato per questa ipotesi minore.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico spese di giustizia), nella parte in cui esclude dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presumendo redditi superiori ai limiti, anche chi e stato condannato per il reato di lieve entita di cui all’art. 73, comma 5, del testo unico stupefacenti. Il giudice rimettente lamentava l’irragionevolezza della presunzione e la lesione del diritto di difesa dei non abbienti.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui ricomprende anche la condanna per il reato di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Per il piccolo spaccio non opera piu l’esclusione automatica dal patrocinio gratuito.

Il principio

La presunzione che esclude i condannati per reati gravi dal patrocinio a spese dello Stato non puo estendersi al fatto di lieve entita in materia di droga: per quella fattispecie, di minore disvalore, non e ragionevole presumere redditi elevati negando la difesa gratuita a chi non puo permettersela.

Domande e risposte

Chi e condannato per piccolo spaccio puo ora avere l’avvocato gratis?

Si, se ricorrono le condizioni di reddito previste in generale. La condanna per il fatto di lieve entita dell’art. 73, comma 5, non comporta piu l’esclusione automatica dal patrocinio a spese dello Stato.

Per gli altri reati di droga resta l’esclusione?

La sentenza interviene solo sul comma 5 (lieve entita). Per le ipotesi piu gravi del medesimo art. 73 la disciplina non e toccata da questa pronuncia.

Cosa deve dimostrare l’interessato?

I normali requisiti reddituali del patrocinio a spese dello Stato. Viene meno solo la barriera della presunzione assoluta legata a quella specifica condanna.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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