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Con la sentenza n. 76/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge di stabilità della Regione Siciliana sulla stabilizzazione del personale, perché in contrasto con i limiti posti dalla normativa statale in materia.
Di cosa si tratta
La «stabilizzazione» è la procedura con cui un ente pubblico trasforma in rapporti a tempo indeterminato il lavoro di personale precario. È una materia delicata, perché incide sull’accesso al pubblico impiego, regolato dal principio del concorso, e sui vincoli statali alla spesa di personale. La legge di stabilità della Regione Siciliana per il 2022-2024 (legge reg. n. 13 del 2022) prevedeva diverse procedure di stabilizzazione, anche «in deroga» al piano triennale dei fabbisogni e con requisiti di servizio non coincidenti con quelli statali. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato più disposizioni, ritenendo che la Regione avesse oltrepassato i limiti fissati dalla legge statale, alla quale spetta dettare i principi sull’ordinamento del lavoro pubblico e sul coordinamento della finanza pubblica. La Corte ha esaminato le singole norme, colpendo quelle che si discostavano dai vincoli statali e salvando o dichiarando inammissibili le altre.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie disposizioni dell’art. 13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 sulla stabilizzazione del personale, in riferimento, tra gli altri, all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i limiti posti dalla normativa statale in materia di pubblico impiego e di spesa di personale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 55, secondo periodo, e dell’art. 13, comma 91, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, quest’ultimo nelle parti in cui consentiva la stabilizzazione «anche in deroga» anziché «in coerenza» con il piano triennale dei fabbisogni, estendeva la procedura a personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario e fissava un termine di servizio difforme da quello statale. Ha dichiarato inammissibili altre questioni (tra cui quella sull’art. 13, comma 55, primo periodo) ed estinto il processo per ulteriori profili.
Il principio
Le Regioni possono stabilizzare il proprio personale precario solo nel rispetto dei limiti fissati dalla legge statale: la procedura deve restare coerente con il piano dei fabbisogni e con i requisiti previsti dalla normativa nazionale. Deroghe ampliative dei presupposti statali sono incostituzionali.
Domande e risposte
Che cos’è la stabilizzazione del personale?
È il passaggio da contratti precari a rapporti a tempo indeterminato per chi ha già lavorato per l’ente. La legge statale ne fissa requisiti e limiti, per conciliarla con il principio del concorso pubblico.
Perché la Regione non può stabilizzare liberamente?
Perché l’ordinamento del lavoro pubblico e i limiti alla spesa di personale rientrano in ambiti dove lo Stato detta principi vincolanti: la Regione non può ampliare i requisiti statali con deroghe proprie.
Cosa cambia per il personale già stabilizzato?
Gli effetti dipendono dalla disciplina specifica annullata; in generale, le procedure devono ricondursi ai requisiti statali, e quelle fondate sulle norme dichiarate illegittime non possono più applicarsi.
Tutte le norme siciliane sulla stabilizzazione sono cadute?
No. Sono state annullate solo le disposizioni che si discostavano dai limiti statali; altre questioni sono state dichiarate inammissibili o il processo è stato dichiarato estinto.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione – accesso al pubblico impiego per concorso e buon andamento dell’amministrazione.
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze e limiti statali in materia di pubblico impiego e finanza pubblica.
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Vedi anche
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