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Con la sentenza n. 81/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Molise che riconosceva debiti fuori bilancio senza indicarne le risorse di copertura, estendendo l’annullamento, in via consequenziale, all’intera legge e alla sua tabella allegata.
Di cosa si tratta
Quando un ente pubblico spende oltre i limiti del proprio bilancio, nasce un «debito fuori bilancio»: una spesa già sostenuta che il consiglio regionale deve riconoscere e finanziare con un’apposita procedura. La legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 2 riconosceva la legittimità di alcuni di questi debiti ai sensi dell’art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata perché il riconoscimento avveniva senza individuare con precisione le risorse con cui pagare quei debiti, in violazione dell’obbligo di copertura. La questione è concreta: riconoscere un debito senza dire da dove arrivano i soldi significa creare un onere a carico dei bilanci futuri senza una scelta trasparente, in contrasto con il principio dell’equilibrio di bilancio. La Corte ha colto l’occasione per ribadire che il riconoscimento del debito fuori bilancio non è un atto puramente formale: deve sempre accompagnarsi all’indicazione delle risorse, a tutela della corretta gestione della finanza pubblica e della responsabilità amministrativa.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2 della legge reg. Molise n. 2 del 2022, in riferimento all’art. 81, terzo comma, e all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica), per la mancata indicazione della copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Molise n. 2 del 2022. In via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, ha esteso l’annullamento all’art. 1, all’art. 3 e alla Tabella A) allegata alla legge, perché strettamente collegati alla disposizione caducata: caduto il riconoscimento dei debiti privo di copertura, restavano travolte anche le norme che ne costituivano il presupposto e l’allegato di dettaglio.
Il principio
Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve essere sempre accompagnato dalla puntuale indicazione delle risorse con cui farvi fronte. Non basta dichiarare legittimo il debito: senza copertura la norma viola l’equilibrio di bilancio e travolge, in via consequenziale, le disposizioni collegate.
Domande e risposte
Che cos’è un debito fuori bilancio?
È una spesa che un ente ha sostenuto al di fuori delle ordinarie procedure di bilancio. Per essere regolarizzata richiede una delibera che ne riconosca la legittimità e ne indichi la copertura finanziaria.
Cosa significa illegittimità «in via consequenziale»?
È la possibilità, prevista dall’art. 27 della legge n. 87 del 1953, che la Corte annulli anche norme non impugnate ma così collegate a quella incostituzionale da non poter sopravvivere autonomamente.
Perché è caduta l’intera legge regionale?
Perché l’art. 2 era il cuore del provvedimento: riconosceva i debiti. Venuto meno quello, gli articoli 1 e 3 e la tabella che ne completavano la disciplina sono stati annullati di conseguenza.
Quali sono le conseguenze pratiche?
Quei debiti non possono considerarsi validamente riconosciuti finché la Regione non adotta un nuovo atto che ne indichi correttamente le risorse di copertura.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione – obbligo di copertura finanziaria ed equilibrio di bilancio.
- Art. 117 della Costituzione – coordinamento della finanza pubblica come vincolo per le Regioni.
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Vedi anche
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