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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 150 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni su una norma del «decreto Rilancio» in materia di emersione di rapporti di lavoro durante l’emergenza COVID-19.

Di cosa si tratta

Era in discussione l’art. 103, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (il cosiddetto «decreto Rilancio»), convertito in legge, che disciplinava le procedure di emersione dei rapporti di lavoro nel contesto dell’emergenza epidemiologica. Il giudice rimettente dubitava che la disciplina contrastasse con il principio di eguaglianza e con i limiti della delegazione legislativa e dei poteri regolamentari del Governo. Le misure adottate nella fase emergenziale hanno spesso posto problemi di compatibilità con i principi costituzionali sulla produzione normativa. Per i lavoratori e i datori interessati alle procedure di emersione la posta in gioco riguardava le concrete modalità di regolarizzazione. La Corte, prima di entrare nel merito, ha verificato la corretta impostazione delle censure e ha riscontrato profili di inammissibilità.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione (oltre che all’art. 17 della legge n. 400 del 1988 sui poteri regolamentari del Governo). La questione era stata sollevata in via incidentale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi sul merito della disciplina.

Il principio

La questione di legittimità deve essere correttamente formulata e rilevante: censure non adeguatamente motivate o non decisive per il giudizio principale sono inammissibili, anche quando riguardano misure emergenziali.

Domande e risposte

Cosa prevedeva l’art. 103 del decreto Rilancio?

Procedure di emersione dei rapporti di lavoro durante l’emergenza COVID-19; i commi 5 e 6 ne disciplinavano alcuni aspetti.

Cosa garantisce l’art. 76 della Costituzione?

Disciplina la delegazione legislativa: il Governo può emanare decreti legislativi solo entro i principi, i criteri direttivi e i limiti fissati dalla legge di delega.

La norma resta in vigore?

Sì. L’inammissibilità non comporta annullamento: la disposizione continua ad applicarsi.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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