Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 115/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla legge della Regione Liguria n. 7 del 2022, che ridefiniva i confini di alcuni parchi naturali regionali, escludendo che da quella riperimetrazione derivasse una riduzione illegittima della tutela paesaggistica.
Di cosa si tratta
Le aree protette e i parchi naturali tutelano il paesaggio e l’ambiente, materie in cui Stato e Regioni hanno competenze intrecciate. La legge della Regione Liguria n. 7 del 2022 ridisegnava i perimetri dei parchi delle Alpi Liguri, dell’Antola, dell’Aveto e del Beigua, escludendo alcune zone dalle aree protette. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma temendo che la nuova perimetrazione abbassasse il livello di tutela del paesaggio e violasse il principio di copianificazione, in base al quale la pianificazione paesaggistica deve essere elaborata congiuntamente da Regione e Stato, tanto più che la Liguria non aveva ancora un piano paesaggistico condiviso. La posta in gioco era l’equilibrio tra l’autonomia regionale nel governo del territorio e la salvaguardia del paesaggio, valore costituzionale che la Costituzione affida alla cura primaria dello Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 18, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 7 del 2022 in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 135, 142, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), lamentando una riduzione della tutela paesaggistica e la violazione del principio di copianificazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la riperimetrazione disposta dalla legge ligure non comportasse, di per sé, l’abbassamento del livello di tutela paesaggistica né un’invasione della competenza statale, restando ferme le tutele previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio sulle aree interessate.
Il principio
La Regione può ridefinire i confini dei propri parchi naturali senza violare la Costituzione, purché ciò non si traduca in una riduzione della tutela paesaggistica garantita dallo Stato: la modifica dei perimetri non incide automaticamente sui vincoli paesaggistici previsti dalla legge statale.
Domande e risposte
Cambiare i confini di un parco riduce la tutela del paesaggio?
Non necessariamente. La Corte ha chiarito che la riperimetrazione regionale non abbassa di per sé la tutela paesaggistica, che continua a operare attraverso i vincoli e gli strumenti previsti dalla legge statale sui beni paesaggistici.
Che cos’è la copianificazione paesaggistica?
È il principio per cui il piano paesaggistico deve essere elaborato congiuntamente da Regione e Stato. Serve a garantire che le scelte sul territorio rispettino in modo uniforme la tutela del paesaggio.
La Liguria poteva escludere alcune zone dalle aree protette?
Sì, nei limiti delle proprie competenze. La Corte ha ritenuto legittima la riperimetrazione perché non ne derivava una compromissione della tutela paesaggistica riservata allo Stato.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione (secondo comma).
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (comma 2, lettera s).
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.