Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 165 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima nella sua interezza una legge di variazione di bilancio della Regione Siciliana, per violazione dell’obbligo costituzionale di copertura della spesa.

Di cosa si tratta

L’art. 81 della Costituzione impone l’equilibrio di bilancio e l’obbligo di copertura della spesa: ogni legge che comporta nuove o maggiori spese deve indicare con quali risorse vi si farà fronte. È una garanzia fondamentale della sostenibilità dei conti pubblici, valida anche per le Regioni. La Regione Siciliana aveva approvato, alla fine del 2020, una legge di variazione del bilancio di previsione, contenente misure eterogenee, tra cui interventi in materia di stabilizzazione del personale precario. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che gli oneri previsti non fossero adeguatamente coperti, in violazione dell’obbligo di copertura della spesa. La Corte è stata chiamata a verificare se la legge regionale rispettasse i vincoli costituzionali di finanza pubblica.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2020, n. 33 (variazioni al bilancio di previsione e modifiche in materia di stabilizzazione del personale precario), in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, per violazione dell’obbligo di copertura della spesa.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Siciliana n. 33 del 2020. La legge, comportando oneri privi di adeguata copertura, contrasta con l’obbligo di copertura della spesa: viene quindi rimossa nella sua interezza.

Il principio

Anche le leggi regionali di bilancio devono rispettare l’obbligo costituzionale di copertura della spesa: una legge che disponga oneri senza indicarne i mezzi di copertura è illegittima, eventualmente nella sua interezza.

Domande e risposte

Che cos’è l’obbligo di copertura della spesa?

È il principio dell’art. 81, terzo comma, Cost. per cui ogni legge che comporta nuove o maggiori spese deve indicare con quali risorse vi si provvede.

Perché è stata annullata l’intera legge?

Perché il vizio di copertura riguardava la legge nel suo complesso, comportando l’illegittimità dell’intero provvedimento e non di singole disposizioni.

Vale anche per le Regioni a statuto speciale?

Sì. L’obbligo di copertura della spesa dell’art. 81 Cost. si applica anche alle Regioni a statuto speciale come la Sicilia.

Cosa accade alle misure previste, come le stabilizzazioni?

Venuta meno la legge, anche le misure in essa contenute perdono il fondamento normativo, salvo un nuovo intervento regionale conforme ai vincoli di bilancio.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.