Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 171 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’obbligo vaccinale anti COVID-19, sollevate perché la disciplina di dettaglio era affidata a una circolare del Ministero della salute.
Di cosa si tratta
Durante l’emergenza COVID-19, la legge ha imposto l’obbligo di vaccinazione per varie categorie. La regola generale era fissata dalla legge, ma alcuni aspetti applicativi (ad esempio le modalità e i casi di esenzione o differimento) erano demandati a una circolare del Ministero della salute, cioè a un atto amministrativo. Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, ha dubitato della legittimità di questo meccanismo: affidare a una circolare la disciplina di profili che incidono su un trattamento sanitario obbligatorio poteva contrastare con il principio per cui le prestazioni imposte e i limiti alla libertà personale devono fondarsi sulla legge. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, invocando la riserva di legge in materia di prestazioni imposte e la tutela della salute. La Corte, però, non ha esaminato il merito.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Padova ha impugnato l’art. 4, commi 1 e 5, del d.l. n. 44 del 2021 (come convertito e successivamente modificato), in riferimento agli artt. 23 e 32 della Costituzione, nella parte in cui affidava a una circolare del Ministero della salute la disciplina di aspetti dell’obbligo vaccinale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non entra nel merito: la Corte ha riscontrato ostacoli processuali che le hanno impedito di valutare se il rinvio alla circolare violasse la Costituzione, lasciando in vigore la disposizione.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale, anche quando riguardano la fonte cui è affidata la disciplina di dettaglio di un obbligo, devono essere prospettate in modo da consentire l’esame nel merito; in mancanza dei presupposti la Corte si arresta all’inammissibilità.
Domande e risposte
Che cos’è la riserva di legge dell’art. 23 Cost.?
È il principio per cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge: il giudice riteneva che il rinvio alla circolare lo violasse.
La Corte ha detto che il rinvio alla circolare era legittimo?
No. Dichiarando inammissibili le questioni, non si è pronunciata sul merito: non ha affermato né la legittimità né l’illegittimità del meccanismo.
Che cos’è una circolare ministeriale?
È un atto amministrativo con cui un Ministero fornisce indicazioni applicative; non ha il rango della legge, da cui il dubbio sollevato dal giudice.
La disciplina emergenziale è ancora in vigore?
La sentenza riguarda la disciplina dell’epoca; molte misure anti COVID-19 sono nel frattempo cessate per il superamento dell’emergenza.
Norme collegate
- Art. 23 della Costituzione – riserva di legge per le prestazioni imposte, parametro della questione.
- Art. 32 della Costituzione – tutela della salute come diritto e interesse della collettività.
- Art. 4 del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. nella legge n. 76 del 2021 (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.