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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 177 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla mancata previsione, tra i motivi di rifiuto della consegna nel mandato d’arresto europeo, delle gravi ragioni di salute della persona ricercata.

Di cosa si tratta

Nel sistema del mandato d’arresto europeo (MAE), gli Stati dell’Unione si consegnano reciprocamente le persone ricercate. La legge n. 69 del 2005 individua i casi in cui la consegna può essere rifiutata. La Corte d’appello di Milano si è trovata di fronte a una persona affetta da gravi patologie croniche, di durata indeterminabile, e ha dubitato che la legge fosse incompleta: a suo avviso avrebbe dovuto prevedere, tra i motivi di rifiuto, anche le ragioni di salute che, con la consegna, esporrebbero la persona a un serio rischio. Il giudice ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, invocando la tutela della salute, dei diritti fondamentali e del giusto processo. In gioco era se il sistema del MAE offra già strumenti adeguati a tutelare la salute del ricercato o se occorresse aggiungere uno specifico motivo di rifiuto.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Milano ha impugnato gli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, quale motivo di rifiuto della consegna, le gravi e croniche ragioni di salute della persona ricercata.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, anche “nei sensi di cui in motivazione” per i parametri relativi agli artt. 2, 32 e 111 Cost. Il sistema del mandato d’arresto europeo offre già strumenti per tenere conto delle condizioni di salute della persona ricercata, sicché non occorre aggiungere uno specifico motivo di rifiuto: la disciplina resta valida.

Il principio

Le esigenze di tutela della salute della persona ricercata possono e devono essere considerate all’interno del procedimento di consegna, anche sospendendola in caso di pericolo concreto: non è quindi incostituzionale la mancata previsione di uno specifico motivo di rifiuto fondato sulle ragioni di salute.

Domande e risposte

Le ragioni di salute non contano nel mandato d’arresto europeo?

Contano, ma il sistema le tiene in considerazione con altri strumenti (ad esempio la possibilità di sospendere la consegna in caso di rischio concreto), senza bisogno di un autonomo motivo di rifiuto.

Che differenza c’è con la decisione n. 178 del 2023?

La n. 178 riguarda il rifiuto della consegna per il radicamento in Italia del cittadino di Stato terzo; la n. 177 riguarda invece le ragioni di salute, sulle quali la Corte ha respinto la censura.

La persona gravemente malata può comunque essere consegnata?

Sì, ma il giudice deve valutare le sue condizioni e può sospendere la consegna se questa comporta un rischio concreto e grave per la salute.

La legge sul MAE è stata modificata da questa sentenza?

No. Le questioni sono state dichiarate non fondate: la disciplina degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005 resta in vigore.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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