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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 57/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima una norma della Regione Campania sulle società partecipate, salvando invece un’altra disposizione finanziaria regionale.

Di cosa si tratta

Le Regioni partecipano spesso a società per la gestione di servizi e attività di interesse pubblico, e con le proprie leggi finanziarie ne disciplinano alcuni profili, inclusi gli aspetti relativi alla gestione e ai compensi. Il Tribunale di Napoli, in due giudizi di identico tenore, ha dubitato della legittimità di disposizioni delle leggi finanziarie regionali campane del 2005 e del 2008 relative a queste società, ritenendole in contrasto con il principio di uguaglianza e ragionevolezza. La questione riguarda il modo in cui una Regione regola l’attività delle proprie società partecipate, in particolare i profili economici della gestione societaria. La Corte ha esaminato le due disposizioni con esiti diversi: una è stata annullata in parte, perché eccedeva i limiti consentiti, mentre l’altra è stata salvata. La pronuncia conferma che anche le norme regionali sulle società partecipate devono rispettare i principi costituzionali di ragionevolezza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Napoli, decima sezione civile, con due ordinanze di identico tenore, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15, e dell’art. 19 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, della legge reg. Campania n. 15 del 2005, limitatamente alle parole «nonché per tutte le attività di gestione societaria». Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008. Ha inoltre dichiarato inammissibile la costituzione di una società in uno dei giudizi.

Il principio

Le norme regionali sulle società partecipate devono rispettare il principio di ragionevolezza: la disposizione che estende in modo non giustificato la disciplina a «tutte le attività di gestione societaria» è illegittima, mentre restano valide le previsioni che superano il vaglio di ragionevolezza.

Domande e risposte

Che cosa è stato annullato della legge campana?

Una parte dell’art. 17 della legge finanziaria regionale 2005, limitatamente all’estensione a «tutte le attività di gestione societaria», ritenuta in contrasto con il principio di ragionevolezza.

Tutte le norme contestate sono state annullate?

No. La Corte ha annullato solo in parte la prima disposizione; la seconda (art. 19 della legge regionale del 2008) è stata salvata perché la relativa questione è stata dichiarata non fondata.

Perché una società non è stata ammessa nel giudizio?

La Corte ha dichiarato inammissibile la sua costituzione in uno dei giudizi, in applicazione delle regole sulla partecipazione al processo costituzionale.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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