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Con la sentenza n. 64/2024 la Corte costituzionale ha salvato la disciplina sulle spese di giustizia contenuta nel testo unico del 2002, dichiarando le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate.
Di cosa si tratta
Chi promuove o partecipa a un giudizio è di regola tenuto a versare somme a titolo di spese di giustizia, come il contributo unificato. La disciplina di questi oneri è contenuta nel testo unico sulle spese di giustizia del 2002. Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ha dubitato della legittimità di una di queste disposizioni, ritenendo che imponesse un onere economico in modo non conforme ai principi costituzionali: la riserva di legge per le prestazioni imposte, l’uguaglianza, la capacità contributiva e il giusto processo. La questione riguarda i costi di accesso alla giustizia, un tema sensibile perché incide sulla possibilità concreta dei cittadini di far valere i propri diritti in giudizio. La Corte, tuttavia, non ha riscontrato i vizi denunciati: ha ritenuto la disciplina coerente con i principi costituzionali, lasciandola in vigore.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1, del testo unico sulle spese di giustizia del 2002 (d.lgs. n. 113 e d.P.R. n. 115 del 2002), in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 111, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 23 Cost. e non fondate quelle riferite agli artt. 3, 53, 76 e 111, secondo comma, Cost. La disciplina sulle spese di giustizia è stata quindi confermata.
Il principio
La disciplina delle spese di giustizia rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola i principi di uguaglianza, capacità contributiva e giusto processo quando gli oneri imposti non risultano irragionevoli né sproporzionati.
Domande e risposte
La disciplina sulle spese di giustizia è stata annullata?
No. La Corte ha respinto le censure: la disposizione del testo unico del 2002 resta in vigore.
Che cos’è il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.)?
È il principio per cui tutti concorrono alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. La Corte ha escluso che la norma sulle spese di giustizia lo violasse.
Perché una questione è stata dichiarata inammissibile e le altre no?
Quella riferita all’art. 23 Cost. non poteva essere esaminata nel merito per come era posta; le altre, esaminate, sono state ritenute non fondate. In ogni caso la norma è rimasta in vigore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 23 della Costituzione – riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte
- Art. 53 della Costituzione – capacità contributiva
- Art. 76 della Costituzione – limiti della delega legislativa
- Art. 111 della Costituzione – giusto processo
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Vedi anche
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