Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 121/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittime le norme della legge della Regione Siciliana n. 15 del 2022 sulla tutela degli animali, perché una Regione non può introdurre sanzioni che invadono la materia penale, riservata in via esclusiva allo Stato.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Siciliana n. 15 del 2022 detta norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo. Alcune sue disposizioni prevedevano sanzioni e divieti che, secondo il Governo, finivano per disciplinare materia penale o per sovrapporsi a illeciti già previsti dalla legge nazionale. Il punto delicato è che la potestà di stabilire reati e pene appartiene soltanto allo Stato: una Regione può regolare molti aspetti della convivenza con gli animali, ma non può creare nuove fattispecie sanzionatorie che invadono l’ordinamento penale, né duplicare sanzioni statali esponendo i cittadini al rischio di essere puniti due volte per lo stesso fatto. La questione tocca quindi sia il riparto di competenze tra Stato e Regioni sia la garanzia, di matrice europea, del divieto di doppio giudizio per il medesimo illecito.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 12, comma 5, e 34 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022: il primo per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato l’ordinamento penale; il secondo anche per contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU sul divieto di doppio giudizio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, limitatamente alla lettera a), e dell’art. 34, comma 1, limitatamente all’inciso che faceva salve le sanzioni nazionali, nel testo anteriore alle modifiche regionali del 2023. Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 34 sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, in relazione al divieto di bis in idem convenzionale. Resta fermo, quindi, che la Regione non poteva introdurre quelle previsioni sanzionatorie nella materia riservata allo Stato.
Il principio
La competenza a stabilire reati e sanzioni penali spetta esclusivamente allo Stato: una legge regionale non può introdurre disposizioni che invadono l’ordinamento penale, neppure in settori, come la tutela degli animali, in cui la Regione ha proprie competenze.
Domande e risposte
Le Regioni non possono punire chi maltratta gli animali?
Le Regioni possono dettare regole e prevedere sanzioni amministrative nei limiti delle loro competenze, ma non possono creare reati o pene: la disciplina penale, incluso il maltrattamento di animali come reato, spetta alla legge dello Stato.
Cosa significa che la norma era gia stata modificata?
Dopo il ricorso la Regione aveva corretto le disposizioni con una legge del 2023. La Corte ha comunque deciso perché non era provato che, nel periodo intermedio, le norme impugnate non fossero state applicate.
Perche e stata respinta la censura sul doppio giudizio?
La Corte ha ritenuto non fondata la specifica questione fondata sul divieto convenzionale di essere giudicati due volte per lo stesso fatto, mentre ha accolto i profili legati all’invasione della competenza penale statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni; la lettera l) del secondo comma riserva allo Stato l’ordinamento penale, mentre il primo comma richiama i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.